Regolamento delle Strutture di Base
Art.
1
La partecipazione alla vita del Movimento aclista avviene attraverso
l'iscrizione ad una Struttura di base delle Acli, delle Associazioni
Specifiche, Professionali o delle iniziative specifiche da esse
promosse o ad esse aderenti.
Art. 2
L'iscrizione alle Acli:
-
impegna a sostenere le finalità indicate negli articoli 1, 2 e 3 dello Statuto e dal Patto Associativo nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.
-
dà diritto a:
-
intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto;
-
essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
-
partecipare alla vita associativa e alle iniziative organizzate dalla Struttura di base;
-
usufruire dei servizi associativi organizzati dalle Acli.
Art. 3
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla
Presidenza della Struttura di base secondo le modalità da essa
stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità
di impegno.
Spetta alla Presidenza verificare i presupposti per l'accoglimento
della domanda di iscrizione e rispondere entro trenta giorni.
Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, il
richiedente può ripresentare la domanda alla Presidenza provinciale
che ha la facoltà di intervenire per sollecitare la risposta e per
verificare i motivi di un mancato accoglimento sulla base dei
requisiti statutari.
La quota o contributo associativo non è trasmissibile nè
rivalutabile.
Art. 4
L'iscrizione decorre dal giorno di accettazione della domanda da parte
della Presidenza della Struttura di base.
Il mancato rinnovo dell'iscrizione comporta l'automatica decadenza
dagli Organi delle Strutture a qualsiasi livello compresi gli
incarichi nei Servizi e nelle Imprese a finalità sociale promossi
dalle Acli.
Art. 5
Il rinnovo dell'iscrizione ad una Struttura di base delle Acli avviene
attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i
competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di
espulsione.
In caso di mutamento della residenza, del luogo di lavoro o di impegno
progettuale si trasferisce l'iscrizione.
Consiglio e Presidenza provinciale
Art. 6
La Struttura di base delle Acli:
-
è riconosciuta dal Consiglio provinciale territorialmente competente quando:
-
ha un minimo di quindici iscritti e non supera i cinquecento, con facoltà della Presidenza Regionale, in casi motivati, di autorizzare un numero maggiore di iscritti;
-
si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona;
-
-
trasmette alla Presidenza provinciale le generalità degli iscritti;
-
è dotata di un atto costitutivo redatto in coerenza con i valori e le finalità fondanti la vita associativa delle Acli.
Art. 7
L'Assemblea dei soci è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria
almeno una volta all'anno e in via straordinaria, qualora la
richiedano un terzo dei soci, ovvero la Presidenza provinciale o
quella regionale d'intesa con la Presidenza zonale dove questa è
costituita.
La convocazione deve:
-
avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
-
essere affissa presso la sede, comunicata alle Presidenze provinciale e regionale e dagli Organi zonali, ove siano costituiti;
-
indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.
Art. 8
Partecipano all'Assemblea: con diritto di voto gli iscritti alla
Struttura di base in regola con il pagamento delle quote sociali;
senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale
e uno della Presidenza zonale, ove sia costituita.
Art. 9
L'Assemblea dei soci è valida:
-
in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci;
-
in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
Nelle
sedute in cui è prevista all'ordine del giorno qualsiasi elezione e
l'approvazione del rendiconto economico, in prima convocazione, se è
presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, se è
presente almeno un decimo dei soci.
Art. 10
L'Assemblea approva ogni anno il rendiconto economico finanziario.
All'Assemblea devono essere invitati i componenti il Collegio dei
revisori dei conti, il cui Presidente ha diritto di intervenire
immediatamente dopo la relazione della Presidenza.
Art. 11
Durante l'Assemblea i componenti la Presidenza o gruppi di almeno tre
soci possono presentare proposte di documenti e di ordini del giorno;
se di questi viene richiesta l'approvazione essi vengono votati al
termine del dibattito: sono approvati se ottengono il voto favorevole
della metà più uno dei soci votanti.
Art. 12
L'assemblea dei soci, quando è convocata per l'elezione della
Presidenza, all'inizio dei lavori elegge con voto palese il presidente
dell'Assemblea e due segretari che lo coadiuvano anche nelle
operazioni di voto.
Dopo la sua elezione, il presidente dell'Assemblea:
-
mette in votazione l'ordine del giorno e le procedure di svolgimento dei lavori;
-
informa delle eventuali candidature presentate e fa decidere comunque all'Assemblea i tempi entro i quali presentare candidature;
-
fa definire all'Assemblea l'orario di apertura dei seggi per le votazioni, che devono comunque concludersi entro 24 ore dall'inizio dell'Assemblea;
-
dà notizia delle candidature presentate;
-
dà la parola ai soci che hanno chiesto di intervenire;
-
mette in votazione mozioni, ordini del giorno, documenti presentati all'attenzione dell'Assemblea per l'approvazione.
Art. 13
L'Assemblea, su proposta del Presidente, determina il numero dei
componenti la Presidenza da eleggere, da un minimo di 3 ad un massimo
di 11.
Art. 14
Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci
della Struttura di base che:
-
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
-
siano iscritti alla Struttura di base da almeno tre mesi.
Art. 15
L'elezione della Presidenza avviene:
-
di norma a scrutinio segreto, con scheda di votazione riportante in ordine alfabetico i nominativi dei candidati.
Ciascun socio può votare per un numero di candidati non inferiore all'unità più prossima a 1/4 e non superiore all'unità più prossima ai 3/4 del numero dei membri la Presidenza da eleggere.
Qualora le liste presentate e riportate su scheda non contengano complessivamente il numero dei componenti la Presidenza da eleggere, i soci possono votare anche nominativi non compresi nella scheda di votazione; -
su richiesta di almeno i 2/3 dei soci presenti in Assemblea, per alzata di mano, quando i candidati siano in numero uguale o inferiore ai componenti da eleggere.
Art. 16
Le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità della
Presidenza dell'Assemblea e dei due segretari che lo coadiuvano.
Art. 17
Per l'attribuzione dei posti in Presidenza, a scrutinio ultimato,
viene stesa una graduatoria generale di tutti i candidati. Vengono
proclamati eletti i candidati più votati, fino alla concorrenza del
totale dei componenti la Presidenza. In caso di parità tra due o più
candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.
Art. 18
La nuova Presidenza eletta dall'Assemblea dei soci, è convocata dal
primo eletto entro dieci giorni, per eleggere il Presidente, uno o più
Vicepresidenti, il responsabile all'amministrazione ed attribuire gli
incarichi agli altri componenti. In caso di elezione di più
Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario.
L'elezione del Presidente avviene:
-
di norma a scrutinio segreto;
-
per alzata di mano, su richiesta di almeno i 2/3 dei membri di Presidenza.
Il
Presidente è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza
dei componenti la Presidenza con diritto di voto. L'elezione del o dei
Vicepresidenti e del responsabile all'amministrazione avviene per
alzata di mano. L'attribuzione degli incarichi avviene su proposta del
Presidente.
Art. 19
La Presidenza è composta:
-
con diritto di voto, dai membri eletti dall'Assemblea;
-
senza diritto di voto, se non già eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni Specifiche e Professionali e delle iniziative specifiche costituite all'interno della Struttura di base.
Art. 20
L'Assemblea elegge, con voto palese e a maggioranza semplice, i
componenti il Collegio dei revisori dei conti scelti tra persone che:
-
abbiano competenze amministrative;
-
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
-
non ricoprano incarichi negli Organi sociali;
-
non abbiano, all'interno del proprio nucleo familiare, rapporti professionali o economici con la struttura, con le Associazioni specifiche e Professionali, con le iniziative specifiche e con i servizi e le imprese a finalità sociale da essa promossi.
Il
Collegio dei revisori dei conti elegge al proprio interno il
Presidente, il quale ha il compito di coordinare la sua attività.
Il Collegio resta in carica fino al termine del mandato della
Presidenza.
Art. 21
La Presidenza della Struttura di base:
-
è l'organo esecutivo ed amministrativo;
-
è convocata dal Presidente: di norma, almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta:
-
da almeno un terzo dei suoi componenti;
-
dalla Presidenza provinciale, d'intesa con quella zonale, se costituita o per iniziativa della stessa Presidenza zonale;
-
-
definisce annualmente il programma di attività con le relative coperture finanziarie e redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
-
attribuisce gli incarichi per la realizzazione del programma di attività
-
nomina, designa o accredita gli incaricati dei servizi sociali e delle associazioni specifiche e professionali in conformità con i loro statuti;
-
è tenuta a considerare ed approfondire le comunicazioni politico-organizzative degli Organi nazionali, regionali, provinciali e zonali.
Art. 22
Il Presidente:
-
è il legale rappresentante della Struttura di base;
-
convoca la Presidenza almeno una volta al mese, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
-
rappresenta le Acli in ogni attività da loro promossa nell'ambito delle competenze territoriali e funzionali della Struttura;
-
firma gli atti amministrativi;
-
partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
-
può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza.
Art. 23
Il Presidente, entro e non oltre i dieci giorni successivi allo
svolgimento delle Assemblee dei soci in cui si procede ad elezioni o
all'approvazione dell'atto costitutivo, deve provvedere all'inoltro di
una copia del verbale alla Presidenza provinciale ed agli Organi
zonali ove siano costituiti.
Art. 24
Il responsabile dell'amministrazione:
-
firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
-
cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dal Collegio dei revisori dei conti;
-
informa periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa;
-
predispone ed illustra alla Presidenza il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario.
Art. 25
Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta
giorni dalla conclusione del loro mandato, sono tenuti a dare consegne
finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti o al Commissario
nominato dalla Presidenza provinciale.
Tali consegne debbono risultare da apposito verbale, copia del quale
deve essere trasmesso entro otto giorni alla Presidenza provinciale ed
alla Presidenza zonale, ove sia costituita.
Art. 26
La Presidenza dichiara decaduti i componenti assenti
ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive.
Art. 27
Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni
deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi.
Il Presidente, in tal caso convoca, entro quindici giorni, la
Presidenza e provvede ad inserire le dimissioni all'ordine del giorno.
La Presidenza valuta l'opportunità di convocare una apposita
Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare
l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea.
Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza
dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, il Presidente
convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della
nuova Presidenza.
Art 28
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave; del Presidente,
la Presidenza della Struttura di base è convocata dal Vicepresidente
vicario con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.
Art. 29
Per iniziativa di almeno un quarto dei soci della Struttura di base può
essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della
Presidenza a condizione che:
-
siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
-
sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza.
Copia
della mozione deve essere inviata alla Presidenza provinciale.
La Presidenza della Struttura di base deve convocare, entro quindici
giorni, l'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno:
-
presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia;
-
eventuale elezione della nuova Presidenza.
La
mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il
voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.
Nel caso non vengano rispettati i tempi per la convocazione
dell'Assemblea, da parte della Presidenza, l'Assemblea viene convocata
dalla Presidenza provinciale.
In ogni caso l'Assemblea è presieduta da un componente la Presidenza
provinciale.
Art. 30
Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto
di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente a condizione che:
-
siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
-
sia indicato il nome del candidato Presidente.
Copia
della mozione deve essere inviata alla Presidenza provinciale.
Il Presidente deve convocare, entro quindici giorni, la Presidenza
della Struttura di base con all'ordine del giorno:
-
presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia;
-
eventuale elezione del nuovo Presidente.
La
mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il
voto favorevole della maggioranza dei componenti della Presidenza.
Art. 31
In caso di convocazione del Congresso o della Conferenza organizzativa
e programmatica provinciali, l'Assemblea dei soci elegge i delegati
secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale e
specificato dal Consiglio regionale e da quello provinciale.
Art. 32
L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base è convocata dalla
Presidenza provinciale:
a) in via ordinaria almeno una volta all'anno;
b) in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.
In via ordinaria la convocazione deve avvenire con almeno quindici
giorni di anticipo.
Art. 33
L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base di cui all'art. 14
dello Statuto:
-
è composta dai Presidenti delle Strutture di base riconosciute dal Consiglio provinciale;
-
nomina un presidente di seduta scelto a turno tra i suoi componenti;
-
elegge i consiglieri provinciali di sua competenza in un'apposita riunione convocata di norma ogni quattro anni e comunque in occasione del Congresso provinciale.
Art. 34
In caso di elezioni previste dal punto "c." del precedente
articolo, qualora venga a mancare la maggioranza dei Presidenti,
l'Assemblea viene riconvocata dal Consigliere primo eletto
contestualmente alla prima riunione del Consiglio provinciale; in
questo caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei
Presidenti presenti.
Possono candidarsi a Consiglieri provinciali, nella quota riservata
all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base, i Presidenti in
carica che non sono candidati o eletti nella lista dei consiglieri del
Congresso provinciale.
L'elezione avviene a scrutinio segreto, su schede che riportano in
ordine alfabetico i nominativi dei candidati. Ciascun Presidente,
senza possibilità di delega, dovrà esprimere un numero di preferenze
non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei
componenti da eleggere nel Consiglio provinciale.
Agli eletti si applica quanto previsto dall'Art. 49 dello Statuto.
In caso di dimissioni o di decadenza di un componente il Consiglio
provinciale di propria competenza o se vengano a mancare i requisiti
per cui è stato eletto, l'Assemblea, durante la prima riunione utile,
provvede a sostituirlo.
Art. 35
L'Assemblea è valida:
-
in prima convocazione se sono presenti la maggioranza dei Presidenti delle Strutture di base;
-
in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei presidenti presenti.
Norma Transitoria
La potestà regolamentare dei Consigli regionali potrà disciplinare
entro il 31 dicembre 2008, in deroga al presente regolamento,
limitatamente alle materie indicate all'art. 20 dello Statuto.
Il Presente Regolamento è vincolante per tutte quelle Regioni che non
abbiano approvato un proprio Regolamento ratificato dal Collegio
nazionale di garanzia.
Regolamento del Consiglio e della Presidenza Provinciale delle Acli milanesi
che specifica il regolamento delle Acli lombarde in coerenza con le norme del Regolamento approvato dal Consiglio nazionale, approvato dal Consiglio provinciale del 28 ottobre 2000
CONSIGLIO PROVINCIALE
Composizione
Art. 1
Il Consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e delle
scelte approvate dal XXVI Congresso delle Acli milanesi, è composto:
-
con diritto di parola e di voto:
-
dai 27 Consiglieri eletti dal Congresso,
-
dai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base: 7 in rappresentanza delle Zone e 7 delle Strutture di base,
-
dal Coordinatore dei Giovani delle Acli,
-
dalla responsabile del Coordinamento Donne,
-
dalla segretaria provinciale Acli Colf,
-
dal rappresentante provinciale del MAP Acli.
-
-
con solo diritto di parola, se non già presenti con diritto di voto:
-
dai Presidenti o responsabili provinciali di US Acli, CTA, UNASP, MAP, Anni Verdi, Lega dei Consumatori, Ipsia , EMASI e cooperazione aclista;
-
da quattro rappresentanti dei Giovani delle Acli; quattro dall'US Acli e due delle Acli Colf;
-
dai Vicepresidenti delegati e Direttori EnAIP, Patronato e delle Imprese sociali promosse o partecipate dalle Acli provinciali;
-
da eventuali componenti della Presidenza provinciale designati all'esterno dei Consiglieri provinciali con diritto di voto;
-
dai Consiglieri nazionali e regionali tesserati nella provincia;
-
dai Presidenti di Zona eletti;
-
dagli ex Presidenti provinciali iscritti alle Acli;
-
fino a quattro esperti nominati dal Consiglio stesso.
-
dai componenti effettivi dei Collegi nazionali, regionali e provinciale dei Probiviri dei Revisori dei conti residenti nella provincia;
-
Sono
inoltre invitati permanentemente alle riunioni del Consiglio
Provinciale, con possibilità di intervento se il tempo a disposizione
lo consente:
-
i Presidenti di Circolo, Nucleo e dei gruppi organizzati riconosciuti dal Consiglio provinciale;
-
i rappresentanti delle Associazioni aderenti.
Prima riunione dopo il Congresso
Art. 2
La prima riunione del Consiglio provinciale dopo il Congresso è
convocata entro 20 giorni e presieduta dal Consigliere eletto con il
maggior numero di voti dall'assemblea dei delegati, con all'ordine del
giorno le elezioni:
-
del Presidente,
-
degli altri componenti la Presidenza su proposta del Presidente,
-
dei Revisori dei conti provinciali.
Consiglio e Presidenza provinciale
Art.3
Il Consiglio, quando si riunisce con all'ordine del giorno elezioni:
-
costituisce il seggio elettorale composto da tre Consiglieri, possibilmente tra quelli a titolo consultivo;
-
prende atto delle candidature e delle linee di programma che i candidati intendono attuare;
-
recepisce le dichiarazioni di voto.
Elezione del Presidente
Art. 4
Il Consiglio elegge il Presidente con votazione a scrutinio segreto,
su schede bianche.
Per l'elezione occorre il voto favorevole della maggioranza dei
Consiglieri che ne hanno diritto.
Elezione della Presidenza
Art. 5
Il Presidente provinciale propone la composizione della Presidenza
indicando uno o più Vicepresidenti e i Segretari provinciali, tenendo
conto che:
-
in casi motivati possono essere eletti in Presidenza anche dirigenti che non fanno parte del Consiglio provinciale,
-
in caso di designazione di più Vicepresidenti deve essere indicato il Vicepresidente con competenze di vicario.
-
i componenti la Presidenza provinciale non possono essere più di un terzo dei Consiglieri con diritto di voto.
Art. 6
Il Consiglio vota la proposta di composizione della Presidenza
provinciale: ordinariamente per alzata di mano; a scrutinio segreto su
richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri con diritto di
voto.
La proposta del Presidente è approvata: in prima votazione con il
voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri con diritto di voto;
in seconda votazione è sufficiente il voto della maggioranza dei
Consiglieri presenti.
Il Presidente, nel caso il Consiglio non approvi la sua proposta, ha
facoltà di ripresentarla o di modificarla.
La comunicazione dell'avvenuta elezione deve essere inviata alla
Presidenza nazionale e regionale entro quindici giorni.
Elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale
Art. 7
I Consiglieri con diritto di voto eleggono l'ufficio di Presidenza del
Consiglio, composto dal Presidente e fino a tre altri componenti: di
norma con voto palese; con voto segreto su richiesta di almeno 1/3 dei
Consiglieri che ne hanno diritto.
Il Presidente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio è eletto tra i
Consiglieri con diritto di voto.
Il Consiglio provinciale, nella stessa riunione in cui elegge
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, decide il periodo per cui resta
in carica, con facoltà, in ogni momento, di votare la sfiducia ai
suoi componenti.
Svolgimento delle riunioni
Art 8
Le riunioni del Consiglio provinciale sono valide se è presente la
maggioranza dei Consiglieri con diritto di voto.
La verifica del numero legale è fatta all'inizio dei lavori e vale
per tutti i punti all'ordine del giorno.
La presenza della maggioranza dei Consiglieri con diritto di voto è
comunque necessaria per trattare punti dell'ordine del giorno inerenti
elezioni, decadenze, approvazioni dei preventivi e rendiconti
economici, mozioni di sfiducia costruttiva ed approvazione dei
regolamenti.
Consiglio e Presidenza provinciale
Art. 9
Le riunioni del Consiglio, durante il mandato, sono convocate
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio d'intesa con la Presidenza
provinciale: in via ordinaria almeno ogni due mesi; in via
straordinaria entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un
terzo dei Consiglieri provinciali con diritto di voto, della
Presidenza regionale o della Direzione nazionale.
La convocazione deve:
-
avvenire con almeno dieci giorni di anticipo, a meno di casi di comprovata urgenza;
-
indicare: l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora della riunione.
Quando
sono all'ordine del giorno: elezioni, dimissioni, approvazione di
regolamenti e mozioni di sfiducia la convocazione del Consiglio deve
essere comunicata anche alla Presidenza regionale ed a quella
nazionale, che hanno facoltà di inviare un loro rappresentante.
Art. 10
Ciascun Consigliere provinciale, fino a tre giorni prima della
riunione del Consiglio, ha facoltà di proporre all'ufficio di
Presidenza del Consiglio l'inserimento di argomenti all'ordine del
giorno purché non riguardino elezioni, dimissioni e mozioni di
sfiducia.
Il Consiglio provinciale, in apertura di seduta, valuta se ci sono le
condizioni per integrare l'ordine del giorno.
Art. 11
Le riunioni del Consiglio provinciale sono presiedute dall'ufficio di
Presidenza che:
-
concorda con la Presidenza provinciale l'Ordine del giorno;
-
cura l'attuazione delle regole statutarie e il rispetto delle procedure del presente regolamento;
-
propone al Consiglio la limitazione dei tempi degli interventi in rapporto alle richieste con facoltà, nei casi in cui sia impossibile accogliere tutte le richieste, di limitare i tempi e dare precedenza ai Consiglieri con diritto di voto;
-
può decidere di organizzare parte dei suoi lavori in Commissioni e determinarne i criteri di composizione.
Le Commissioni costituite dal Consiglio provinciale:
-
hanno compiti di ricerca, elaborazione, orientamento per le riunioni del Consiglio in seduta plenaria e di proposte operative per la Presidenza;
-
concordano:
-
con l'ufficio di Presidenza del Consiglio e la Presidenza provinciale, la nomina di un loro coordinatore tra i Consiglieri eletti dai Congressi provinciale, regionale e nazionale;
-
con i Responsabili delle funzioni e dei progetti provinciali interessati, i temi da trattare,
-
in base alle disponibilità dei componenti, le modalità di lavoro.
-
Art. 12
Il Consiglio provinciale adempie alle funzioni statutarie che non
prevedano specifici quorum di consensi, con il voto favorevole della
maggioranza dei Consiglieri votanti, espresso:
-
per alzata di mano in via ordinaria;
-
per appello nominale su richiesta di almeno cinque Consiglieri con diritto di voto;
-
a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri con diritto di voto.
Poteri e adempimenti
Art. 13
Il Consiglio provinciale, in attuazione degli indirizzi congressuali e
delle indicazioni dei Consigli nazionale e regionale:
-
definisce i programmi di attività con attenzioni specifiche al radicamento territoriale, allo sviluppo dell'organizzazione dei soggetti sociali e professionali, all'azione progettuale, ai rapporti con le Istituzioni locali ed alla collaborazione con la comunità ecclesiale e forze sociali;
-
specifica le procedure di aggregazione e di adesione al Movimento;
-
riconosce le strutture di base, ne ratifica gli statuti e valuta le richieste di adesione alle Acli di esperienze associative provinciali o territoriali;
-
stabilisce, le quote, le modalità e gli obbiettivi della campagna tesseramento e ne verifica annualmente i risultati;
-
decide l'istituzione delle zone, ne determina gli ambiti territoriali e stabilisce i compiti ed i rapporti con le Istituzioni locali e con le forze sociali;
-
definisce le azioni rivolte le ad assicurare la regolarità della vita associativa ed a promuovere la partecipazione attiva degli associati alle attività e ne affida la realizzazione alla Presidenza provinciale ed agli organi di zona dove sono costituiti;
-
informa i Consiglieri delle comunicazioni politico-organizzative degli Organi nazionali e regionali,
-
approva le specificazioni ai regolamenti degli Organi provinciali e delle Strutture di base e di zona.
Art. 14
Il Consiglio provinciale, per promuovere la partecipazione dei Servizi
e delle Imprese sociali all'iniziativa del Movimento, definisce le
modalità con cui, in conformità ai rispettivi statuti e regolamenti:
-
verificare la rispondenza degli Statuti delle strutture provinciali e territoriali dei Servizi e delle Imprese sociali promosse dalle Acli o che intendono aderire alla "Carta" approvata dal Consiglio nazionale;
-
decidere il tipo di rapporto da instaurare e gli obiettivi generali di ciascun Servizio o Impresa;
-
nominare, designare o accreditare i dirigenti dei Servizi e delle Imprese sociali,
-
prendere visione dei bilanci delle strutture dei Servizi, delle Imprese sociali, delle associazioni specifiche e delle strutture di base che operano sul territorio della provincia;
-
definire le azioni con cui verificare i requisiti richiesti alle imprese sociali che intendono utilizzare il marchio Acli;
-
promuovere iniziative utili a sensibilizzare gli utenti dei Servizi e delle Imprese sociali a partecipare alla vita associativa del Movimento;
-
costituire un Centro Servizi provinciale ed altri eventuali organismi atti a coordinare progettualmente ed a sostenere l'iniziativa delle singole Imprese sociali, rispetto:
-
al controllo di gestione,
-
agli adempimenti giuridici, fiscali ed amministrativi,
-
ai rapporti con le istituzioni locali pubbliche e private,
-
all'organizzazione aziendale,
-
alla promozione delle attività,
-
alla qualità ed economicità dei servizi agli utenti,
-
all'inserimento in una adeguata rete informativa e comunicativa,
-
alla formazione continua di Dirigenti, operatori e volontari.
-
Art. 15
Il Consiglio provinciale, al fine di raccordare l'iniziativa della
Fondazione delle Acli milanesi e delle Associazioni specifiche con il
programma del Movimento ed attuare la Carta delle Associazioni
specifiche, definisce le modalità con cui:
-
coordinare con i loro Organi le politiche aggregative e gli indirizzi strategici dei programmi di attività
-
sostenere il loro raccordo con le strutture di base e di zona;
-
sviluppare sinergie progettuali ed operative tra le loro diverse attività.
Art 16
L'approfondimento dei problemi e l'individuazione delle azioni con cui
attuare la Carta dei Servizi e delle Imprese sociali ed il
coordinamento delle Associazioni specifiche, sono curate dalla
Presidenza provinciale, d'intesa con la Commissione provinciale
Organizzazione Comunicazione ed Imprese sociali ed i rappresentanti
delle associazioni specifiche e delle Imprese sociali.
Approvazione dei preventivi di spesa, dei consuntivi economici
e patrimoniali e del consolidato
Art 17
Il Consiglio approva il preventivo di spesa delle Acli provinciali
entro il 31 gennaio, il consuntivo economico e patrimoniale ed il
consolidato entro il 31 maggio.
Convocazione della Conferenza Organizzativa
Art. 18
Il Consiglio provinciale convoca la Conferenza organizzativa e
programmatica a metà mandato, in coerenza con i tempi, le modalità
ed i criteri di rappresentanza decisi dal Consiglio nazionale e
specificati dal Consiglio regionale.
Specificazione del Regolamento
Art. 19
Il Consiglio provinciale ha facoltà di emendare ed integrare il
presente regolamento. La specificazione sono sottoposte alla ratifica
della Presidenza regionale.
Dimissioni e decadenze
Art. 20
I Consiglieri provinciali che intendono dimettersi devono comunicarlo
in forma scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, motivandone
le cause.
Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione
utile del Consiglio.
Art 21
I Consiglieri assenti a tre riunioni consecutive, senza motivarne
seriamente le cause, decadono dal Consiglio provinciale.
I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati
presentati che seguono l'ultimo eletto dal Congresso, fino alla
concorrenza di un terzo dei componenti eletti in Consiglio
provinciale.
Le decadenze e le sostituzioni dei Consiglieri sono formalizzate
durante la prima seduta utile del Consiglio.
Art 22
Il Consiglio provinciale decade quando:
-
ha concluso il mandato congressuale;
-
viene a mancare per dimissioni, decadenza o altri motivi, la maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti dal congresso;
-
è in carica da oltre 2 anni al momento della convocazione del Congresso nazionale.
In
questi casi il Consiglio, entro 20 giorni, deve convocare il Congresso
provinciale e contestualmente specificare le norme del regolamento
approvato dal Consiglio nazionale, verificando i requisiti di
elettorato attivo e passivo dei soci. In caso di mancata convocazione
del Congresso da parte del Consiglio provinciale entro i tempi
stabiliti, provvede la Direzione nazionale d'intesa con la Presidenza
regionale.
Gli Organi provinciali, dopo la convocazione del Congresso, restano in
carica per l'ordinaria amministrazione.
Elezione dei Revisori dei conti
Art 23
Il Consiglio provinciale, all'inizio del mandato, elegge tre Revisori
dei conti effettivi e due supplenti.
Sono eleggibili Revisori de conti gli aclisti con competenze
amministrative che non ricoprano incarichi direttivi negli organi
provinciali e non abbiano rapporti di lavoro con le Acli, i Servizi e
le Associazioni Specifiche.
Ciascuna lista non può contenere più di due candidati a membri
effettivi ed un supplente e deve essere sottoscritta da almeno cinque
Consiglieri provinciali.
I nominativi dei candidati vengono raccolti in ordine alfabetico.
Convocazione del Congresso provinciale
Art. 24
Il Consiglio convoca il Congresso provinciale che si svolge in base
alle norme del Regolamento approvato dal Consiglio nazionale del 23-24
giugno 2000 e specificate dal Consiglio regionale.
Il Consiglio, contestualmente:
-
decide il tema, la data, la sede e l'O.d.g. del Congresso, specificando le varie votazioni ed elezioni cui il Congresso deve procedere ed indicando il relatore, il programma e le modalità dei lavori;
-
regolamenta la rappresentanza delle Associazioni specifiche ed aderenti presenti sul territorio;
-
formalizza l'entità degli iscritti di ogni Struttura di base che hanno diritto ad essere rappresentati in Congresso, previa verifica della regolarizzazione delle quote tessere e dei certificati di aggregazione;
-
stabilisce il rapporto iscritti-delegato in base alla quale l'assemblea della Struttura di base, in rapporto alla media degli iscritti nel quadriennio, eleggono i delegati al Congresso provinciale.
I
delegati da eleggere devono essere almeno 40.
La media quadriennale degli iscritti si applica anche alle Strutture
di base aggregate alle Acli da meno di 4 anni, salvaguardando in ogni
caso il diritto di ogni Struttura ad essere rappresentata da almeno un
delegato.
In caso di convocazione di un Congresso straordinario si applica la
media degli iscritti negli anni di durata del mandato.
Nelle Strutture di Base commissariate durante il quadriennio il
Consiglio provinciale ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui
quali computare la media degli iscritti.
Nelle Provincie che concludono un periodo di Commissariamento, gli
anni sui quali si computa la media degli iscritti sono definiti dal
Commissario.
PRESIDENZA PROVINCIALE
Composizione
Art. 25
La presidenza provinciale è composta:
-
con diritto di parola e voto: dal Presidente, dal o dai Vicepresidente/i e dai Segretari provinciali
-
a titolo consultivo, se non già presenti con diritto di voto:
-
dal Coordinatore dei Giovani delle Acli,
-
dalla responsabile del Coordinamento donne,
-
dal Presidente dell'US Acli,
-
dal Segretario del Map,
-
dai responsabili dei Servizi e delle Associazioni Specifiche che il Consiglio provinciale, su proposta del Presidente, ha riconosciuto quali esperienze che è opportuno far partecipare in modo continuativo ai lavori della Presidenza.
-
Convocazione
Art. 26
La Presidenza provinciale è convocata dal Presidente; in via
ordinaria almeno ogni due settimane; in via straordinaria su richiesta
di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.
Svolgimento delle riunioni
Art. 27
La Presidenza provinciale:
-
decide le nomine di sua competenza, assume iniziative ed approva documenti e pronunciamenti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto; in caso di parità prevale quello del Presidente;
-
per assolvere ai compiti di elaborazione progettuale, orientamento politico e scelte organizzative, può avvalersi di una Giunta operativa costituita al suo interno che:
-
è formata: dal Presidente e dai responsabili dell'organizzazione, dell'amministrazione e degli altri settori e funzioni più direttamente coinvolti e sui problemi da trattare;
-
è convocata dal Presidente, di norma una volta alla settimana ed in ogni occasione in cui lo ritenga opportuno;
-
-
ratifica nella sua prima riunione utile le decisioni della Giunta operativa che comportano impegni di spesa o coinvolgono le Acli milanesi su particolari forme di attività sociale e politica.
Compiti e funzioni
Art. 28
La Presidenza provinciale:
-
concorda con l'ufficio di Presidenza del Consiglio la convocazione del Consiglio Provinciale e la determinazione dell'ordine del giorno,
-
nomina i componenti gli Organi provinciali del Patronato e dell'EnAIP;
-
sostiene l'azione dei Servizi e delle Associazioni specifiche nei confronti delle istituzioni e delle forze sociali;
-
verifica periodicamente la situazione e le prospettive di ogni Servizio ed Associazione specifica ed informa il Consiglio sugli aspetti di maggior rilievo;
-
assolve ad ogni altro compito previsto dagli statuti di ciascun Servizio ed Associazione specifica,
-
è tenuta ad informare il Consiglio Provinciale degli indirizzi programmatici e progettuali e delle attività decise dagli Organi regionali e nazionali.
Art. 29
La Presidenza provinciale, per promuove la partecipazione dei Servizi
e delle Imprese sociali alla vita del Movimento, in coerenza con il
principio di sussidiarietà:
-
nomina i componenti degli Organi provinciali del Patronato ed in dica quelli dell'Enaip e delle Imprese sociali aderenti alla Carta delle Imprese sociali che operano a livello provinciale;
-
gestisce le azioni proposte dalla Commissione provinciale Organizzazione e dai rappresentanti delle Associazioni specifiche, dei Servizi e delle Imprese sociali in attuazione degli impegni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento;
-
esprime un parere di merito alla Presidenza regionale ed alla Direzione nazionale rispetto all'utilizzo del marchio Acli alle Imprese sociali che operano sul territorio della Provincia;
-
richiama alle Imprese sociali i requisiti richiesti per utilizzare il marchio Acli, con particolare attenzione a:
-
far crescere la cittadinanza attiva,
-
diffondere la cultura della solidarietà,
-
soddisfare i bisogni di appartenenza delle persone,
-
coniugare valori e risultati ed efficienza e centralità della persona;
-
condividere gli orientamenti culturali del Movimento;
-
raggiungere standard elevati di qualità dei prodotti;
-
-
specifica gli impegni di partecipazione ai programmi di attività del Movimento richiesti ad ogni struttura dei Servizi e ad ogni Impresa sociale, compresa la stipula di apposite forme di convenzione e ne sostiene l'azione nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private e delle forze sociali;
-
verifica la rispondenza dei risultati e la coerenza dei rapporti delle strutture territoriali dei Servizi e delle Imprese sociali, propone al Consiglio provinciale eventuali adeguamenti di indirizzo e, in caso necessità, avvia contatti con la Presidenza regionale e la Direzione nazionale in merito all'uso del marchio ed informa il Consiglio sugli aspetti di maggior rilievo;
-
sostiene la realizzazione dei percorsi formativi decisi dai Consigli ai vari livelli;
-
assolve ad ogni altro compito previsto dagli Statuti di ciascun Servizio, Impresa sociale ed Associazione specifica.
Interventi straordinari
Art. 30
La Presidenza ha facoltà di:
-
nominare un incaricato, scelto in collaborazione con la Zona, ove è costituita, che accompagni la Presidenza del circolo o del nucleo nel caso non fosse in grado di provvedere alle sue funzioni statutarie,
-
commissariare la struttura di base, nei casi di persistenti e gravi inadempienze statutarie.
Funzioni dei membri la Presidenza
Art. 31
Il Presidente:
-
convoca la Presidenza , ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
-
rappresenta le Acli sul territorio della Provincia;
-
firma gli atti amministrativi;
-
rappresenta la Provincia all'interno del Consiglio regionale Acli;
-
può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al vice presidente anziano.
In
caso di decadenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri si
trasferiscono al vice presidente anziano.
Qualora si riproducesse ulteriore decadenza o impedimento, i poteri si
trasferiscono per successione, all'altro vice presidente od al
segretario anziano.
Art. 32
Il responsabile all'organizzazione:
-
cura i rapporti con le strutture di base riconosciute;
-
garantisce il servizio di verbalizzazione delle riunioni di Presidenza
-
comunica entro 8 giorni alle presidenze regionale e nazionale:
-
la convocazione delle riunioni in cui sono all'ordine del giorno elezioni, dimissioni, mozioni di sfiducia e specificazioni di regolamenti,
-
lo stralcio dei verbali delle riunioni che: precedono a elezioni e nomine; formalizzano dimissioni. decadenze e sostituzioni; approvano i bilanci; formalizzano i risultati della campagna tesseramento; specificano i regolamenti
-
Art. 33
Il responsabile dell'amministrazione:
-
promuove iniziative per il reperimento delle risorse necessarie a sostenere le varie attività
-
firma, unitamente al Presidente, gli atti amministrativi;
-
cura la gestione della contabilità e predispone gli atti e la documentazione richiesta dai revisore dei conti;
-
informa periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa.
Art. 34
I responsabili di progetti ed attività specifiche:
-
elaborano gli obiettivi culturali, politici ed operativi;
-
ne curano all'attuazione;
-
verificano periodicamente in Presidenza i risultati della loro iniziativa.
Dimissioni e decadenze
Art. 35
I componenti della Presidenza che intendono dimettersi devono
comunicarlo in forma scritta motivandone le cause.
Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione
utile del Consiglio che valuta ed ha facoltà di accoglierle o
respingerle.
Art 36
La Presidenza provinciale decade in caso di dimissioni o di decadenza
del Presidente.
Il Consiglio prende atto della decadenza e viene convocato dalla
Presidenza regionale entro 20 giorni, con all'ordine del giorno:
-
decadenza della presidenza
-
elezione del Presidente e formazione della nuova presidenza
Mozione di sfiducia
Art. 37
Nei confronti della Presidenza provinciale può essere presentata una
mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei
componenti il Consiglio provinciale con diritto di voto.
In tal caso il Consiglio Provinciale deve riunirsi entro venti giorni
per discutere la mozione e votarla a scrutinio segreto; se questa
viene approvata, concordare con la Presidenza regionale la
convocazione, entro 15 giorni, di una nuova riunione del Consiglio
provinciale, presieduta da un suo incaricato, con all'O.d.g.: elezione
del Presidente e della Presidenza provinciale.
Preparazione del Congresso provinciale
Art. 38
La Presidenza provinciale, nella fase di preparazione del Congresso:
-
gestisce le scelte del Consiglio provinciale;
-
verifica la disponibilità dei Consiglieri provinciali uscenti a ricandidarsi e quelle dei nuovi dirigenti;
-
comunica la convocazione del Congresso, entro 4 giorni dalla decisione del Consiglio, alle Strutture di Base, alla Presidenza regionale e alla Direzione nazionale;
-
informa i partecipanti al Congresso, con almeno 10 giorni di anticipo, sulla sede e il programma dei lavori;
-
predispone la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni verifica poteri ed elettorale per assicurare un regolare svolgimento del Congresso;
-
elenchi con il numero degli iscritti di ogni Struttura di Base nel quadriennio e dei delegati eletti nelle assemblee dei soci;
-
timbri, urne, matite e schede per lo scrutinio dei voti.
-
Passaggio di consegne
Art. 39
Il Presidente ed i Responsabili provinciali dell'organizzazione e
dell'amministrazione sono tenuti a dare consegne organizzative,
finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza o al Commissario
nominato dalla Direzione nazionale, entro venti giorni dal suo
insediamento.
Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale
deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alle Presidenze regionale e
nazionale.
Regolamento del Consiglio Nazionale
Approvato dal Consiglio nazionale Acli del 17 maggio 2008
Art. 1
Partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale a titolo consultivo,
se non già presenti ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto:
-
i componenti della Presidenza nazionale;
-
i Presidenti provinciali delle Acli;
-
i Vicepresidenti nazionali ed i direttori del Patronato, dell'Enaip e di Solaris nonché i coordinatori di funzioni della Presidenza nazionale ed il Presidente di ogni Associazione Specifica o Professionale;
-
i componenti gli organismi operativi decisi dalla Direzione nazionale;
-
i parlamentari italiani ed europei, i consiglieri regionali in carica già Consiglieri Nazionali delle Acli;
-
fino a sei rappresentanti nominati dalla Presidenza FAI.
Sono
inoltre invitati permanentemente i componenti dei Collegi nazionali di
Garanzia, dei Probiviri e dei revisori dei conti.
Art. 2
La prima riunione del Consiglio nazionale dopo il Congresso è
convocata e presieduta, fino all'avvenuta elezione del Presidente del
Consiglio, dal consigliere primo eletto entro trenta giorni dalla
conclusione del Congresso, con all'ordine del giorno:
-
approvazione del regolamento del Consiglio nazionale;
-
elezione del Presidente del Consiglio nazionale;
-
composizione della Presidenza nazionale e nomina del Segretario generale;
-
elezione della Direzione nazionale;
-
elezione del Collegio nazionale dei revisori dei conti.
Il
seggio elettorale per le votazioni a scrutinio segreto è composto da
tre consiglieri.
Art. 3
Sono eleggibili alla carica di Presidente del Consiglio nazionale i
consiglieri con diritto di voto.
L'elezione del Presidente del Consiglio nazionale avviene a scrutinio
segreto, su schede bianche vidimate dal seggio elettorale. Il
Consiglio, su proposta del Consigliere primo eletto, può decidere di
procedere per alzata di mano.
Il Presidente del Consiglio nazionale è eletto, in prima votazione,
se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. In
seconda votazione concorrono i due candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. Viene proclamato eletto il candidato che
ottiene il maggior numero di voti.
Art. 4
Il Presidente del Consiglio nazionale:
-
convoca il Consiglio in sessione ordinaria con almeno quindici giorni di anticipo tranne casi di comprovata urgenza; in sessione straordinaria entro due giorni dalla richiesta scritta di un terzo dei consiglieri nazionali o della Direzione nazionale; la convocazione deve precisare: la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione;
-
stabilisce l'ordine del giorno dei lavori, d'intesa con la Presidenza nazionale; la Direzione nazionale, le Presidenze regionali e ciascun consigliere nazionale possono chiedere al Presidente del Consiglio nazionale, che valuterà, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno; le questioni inerenti la composizione e il funzionamento degli organi sono sempre prioritarie;
-
presiede le riunioni del Consiglio nazionale e, in caso di necessità, è delegato il consigliere anziano per età presente alla seduta;
-
propone, d'intesa con la Presidenza nazionale, il numero ed il tema delle commissioni del Consiglio nazionale.
Per
gli adempimenti relativi all'attività del Consiglio nazionale il
Presidente del Consiglio nazionale si avvale della segreteria adibita
al funzionamento degli organi.
Art. 5
Il Consiglio approva o respinge la proposta complessiva di
composizione della Presidenza nazionale e di nomina del Segretario
generale di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo
dei consiglieri con diritto di voto a scrutinio segreto su schede
vidimate dal seggio elettorale.
La proposta è approvata in prima votazione con il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri; in seconda votazione è sufficiente
la maggioranza dei votanti.
Nel caso il Consiglio nazionale respinga le designazioni fatte dal
Presidente nazionale, questi ha facoltà di ripresentarle o di
modificarle.
Il Presidente nazionale può revocare deleghe od incarichi già
conferiti ad un componente della Presidenza nazionale con facoltà di
assegnazione degli stessi ad altro componente, informando il Consiglio
nazionale nella prima seduta utile.
In caso di sostituzione, decadenza o impedimento di un componente
della Presidenza nazionale ovvero del Segretario Generale, il
Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nazionale, procede
alla loro integrazione.
Art. 6
Il Consiglio nazionale elegge la Direzione nazionale con votazioni a
scrutinio segreto su schede vidimate dal seggio elettorale. Ciascun
consigliere può votare fino ad un numero di candidati pari ai tre
quinti dei componenti la Direzione da eleggere.
Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio nazionale, può
decidere di procedere per alzata di mano.
Per l'elezione occorre: in prima votazione il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri; in seconda votazione è sufficiente la
maggioranza dei votanti.
Dopo lo scrutinio si stila la graduatoria degli eletti salvaguardando
la presenza di almeno 10 Presidenti regionali e quattro donne.
Qualora, nello scrutinio segreto, si registri parità di voti tra due
o più consiglieri, si procede al ballottaggio.
Art.7
Il Consiglio nazionale elegge il Collegio nazionale dei revisori dei
conti su proposta del Presidente nazionale.
Sono eleggibili revisori dei conti persone che non facciano parte
degli organi nazionali delle Acli e non abbiano rapporti di lavoro con
le Acli, i servizi sociali e le associazioni ed iniziative specifiche
da esse promosse.
Il Consiglio approva o respinge la composizione del Collegio di norma
per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri
con diritto di voto a scrutinio segreto su schede vidimate dal seggio
elettorale.
La proposta è approvata in prima votazione con il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri; in seconda votazione è sufficiente
la maggioranza dei votanti.
Nel caso il Consiglio nazionale respinga la composizione proposta dal
Presidente, questi ha facoltà di ripresentarla o di modificarla.
Art. 8
Il Consiglio nazionale elegge i rappresentanti delle Acli italiane
nella Federazione Acli Internazionali (F.A.I.) su proposta della
Direzione nazionale.
Il Consiglio approva o respinge la proposta della Direzione di norma
per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri
con diritto di voto a scrutinio segreto su schede vidimate dal seggio
elettorale.
La proposta è approvata in prima votazione con il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri; in seconda votazione è sufficiente
la maggioranza dei votanti.
Nel caso il Consiglio nazionale respinga la composizione proposta
dalla Direzione, questa ha facoltà di ripresentarla o di modificarla.
Art. 9
Nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 58 dello Statuto
(dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente nazionale), il
Consiglio nazionale, integrato nella composizione dai Presidenti
provinciali quali membri votanti non presenti già ad altro titolo,
elegge il nuovo Presidente nazionale tra i suoi componenti con diritto
di voto tramite votazioni a scrutinio segreto su schede bianche
vidimate dal seggio elettorale.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente
nazionale decade anche la Presidenza nazionale e la Direzione
nazionale.
Per l'elezione del nuovo Presidente nazionale, se non si raggiunge la
maggioranza richiesta dal primo comma dell'articolo 58 dallo Statuto,
la votazione può essere ripetuta per altre due volte nella stessa
seduta. Se anche in queste due votazioni non si raggiunge la
maggioranza richiesta, il Presidente del Consiglio nazionale, al
termine della sessione, può riconvocare una nuova riunione del
Consiglio, da svolgersi entro quindici giorni con il medesimo ordine
del giorno.
Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta neppure al termine
della seconda convocazione, il Consiglio nazionale approva i
regolamenti del Congresso nazionale e procede come previsto dal quarto
comma dell'articolo 58 dello Statuto. In questo caso la Presidenza
nazionale resta in carica per la gestione ordinaria e cura la
preparazione del Congresso.
Art. 10
La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente nazionale deve
essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio nazionale.
La mozione di sfiducia deve essere discussa e votata in una riunione
del Consiglio nazionale, nella composizione allargata di cui all'art.
25, secondo comma, lettera "e." dello Statuto, da tenersi
entro trenta giorni, con all'ordine del giorno:
-
discussione e votazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente;
-
eventuale elezione del nuovo Presidente nazionale e della nuova Presidenza nazionale.
L'approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente nazionale si
intende riferita anche alla Presidenza nazionale.
Per l'elezione del nuovo Presidente nazionale, se non si raggiunge la
maggioranza richiesta dal quarto comma dell'articolo 58 dallo Statuto,
si fa riferimento a quanto indicato dall'art 9, terzo e quarto comma.
Art. 11
Il Consiglio nazionale:
-
approva il bilancio preventivo e, sentita la relazione dei revisori dei conti, il rendiconto economico e finanziario della Struttura nazionale entro il 31 luglio dell'anno seguente; presso la sede nazionale va messa a disposizione dei consiglieri copia del rendiconto economico e finanziario con almeno quindici giorni di anticipo;
-
prende visione del rendiconto economico e finanziario delle regioni acliste, dei servizi sociali, delle associazioni specifiche e professionali e di ogni altra iniziativa nazionale promossa dalle Acli;
-
stabilisce le modalità di tesseramento nonché di esercizio dell'elettorato attivo e passivo e fissa gli indirizzi generali del tesseramento delle associazioni specifiche e professionali;
-
riconosce le strutture regionali e provinciali;
-
approva i regolamenti di attuazione dello Statuto;
-
ratifica od approva il regolamento dei Giovani delle Acli, del Coordinamento donne e delle Acli - Colf e gli Statuti dei servizi sociali, delle associazioni specifiche e professionali e di ogni altra attività prevista dall'art. 3 dello Statuto;
-
decide sulle proposte di adesione di altre associazioni;
-
approva i regolamenti del Congresso nazionale e della Conferenza organizzativa e programmatica.
-
definisce strategie, strumenti e risorse necessari a conseguire gli obiettivi indicati dal Congresso;
-
elegge la Commissione Pari Opportunità uomo-donna con il compito di promuovere:
-
la cultura di genere, di parità e di pari opportunità all'interno dell'associazione;
-
iniziative e strategie di sviluppo della presenza delle donne nel sistema Acli;
-
la cultura dell'integrazione della soggettività femminile nel sistema Acli;
-
la partecipazione delle donne alla democrazia associativa attraverso strategie e strumenti di riequilibrio della rappresentanza;
-
-
assolve ai compiti previsti dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione;
-
convoca e determina l'ordine del giorno:
-
del Congresso: in via ordinaria ogni 4 anni;
in via straordinaria:
-
con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
-
su richiesta di Consigli Provinciali che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti, calcolati sulla media dell'ultimo Congresso nazionale;
-
della Conferenza Organizzativa e Programmatica nazionale di metà mandato;
-
-
opera sulla base di un suo Regolamento;
-
adegua lo Statuto alle innovazioni legislative, previo parere favorevole del Collegio nazionale di garanzia.
Art. 12
Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide se sono presenti la
maggioranza dei consiglieri con diritto di voto.
Una volta accertata tale maggioranza, la seduta è valida per tutti i
punti all'ordine del giorno che non richiedano maggioranze
qualificate.
Art. 13
Ogni consigliere, durante lo svolgimento della seduta, può presentare
al Presidente del Consiglio nazionale:
-
una mozione di richiamo all'ordine del giorno sulla quale possono parlare un consigliere a favore ed uno contro; la successiva votazione avviene per alzata di mano;
-
una mozione, entro i termini stabiliti dal Consiglio, su tutti gli argomenti in discussione, che precisi gli orientamenti del Consiglio nazionale o che richieda particolari iniziative della Presidenza nazionale; i proponenti hanno facoltà di illustrare i documenti.
Art. 14
Le votazioni su materie previste all'articolo 11 del presente
regolamento nonché su mozioni ed emendamenti avvengono:
-
di norma, per alzata di mano;
-
su richiesta scritta di almeno venti consiglieri nazionali, per appello nominale;
-
su richiesta scritta di almeno trenta consiglieri, a scrutinio segreto.
Le
mozioni e gli emendamenti vanno posti in votazione secondo l'ordine di
presentazione e vengono approvati se ottengono il voto favorevole
della maggioranza dei votanti.
Art. 15
Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio nazionale,
nomina un segretario verbalizzante.
All'inizio di ogni riunione il segretario verbalizzante mette a
disposizione dei consiglieri il verbale della seduta precedente.
Ogni consigliere ha facoltà di fare precisazioni.
Art. 16
Il consigliere nazionale che, salvo giustificate cause di forza
maggiore da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio
nazionale, non interviene a tre sessioni consecutive del Consiglio
nazionale, è decaduto.
I Consiglieri Nazionali che intendono dimettersi, devono comunicarlo
in forma scritta al Presidente del Consiglio nazionale, indicando le
motivazioni.
Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione
utile del Consiglio nazionale.
I consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati
che seguono l'ultimo eletto fino alla concorrenza di un terzo dei
componenti eletti in Consiglio nazionale.
La decadenza e la sostituzione dei consiglieri sono formalizzate
durante la prima riunione utile del Consiglio.
REGOLAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI DI GARANZIA
(artt.
50, 51, 52, 53, 54 dello Statuto)
Art. 1
I ricorsi al Collegio Nazionale di Garanzia sono proposti in forma
scritta ed inoltrati alla Segreteria del Collegio Nazionale mediante
plico raccomandato postale con avviso di ricevimento ovvero, lá dove
previsto, mediante deposito nella Segreteria del Collegio.
Ai fini dell'osservanza dei termini, fa fede la data del timbro
postale di accettazione o la data del deposito presso la Segreteria
del Collegio Nazionale di Garanzia.
I ricorsi devono contenere, oltre l'esposizione sommaria dei fatti su
cui si fonda la domanda, nome, indirizzo della parte ricorrente ed
elezione di domicilio per le comunicazioni e le notificazioni.
Nei casi di controversie da decidere in unico grado, il Presidente del
Collegio Nazionale di Garanzia, entro 20 giorni dal ricevimento del
ricorso, affida a tre componenti dello stesso Collegio Nazionale il
compito di costituirsi, previa accettazione per iscritto
dell'incarico, quale collegio arbitrale interno.
Non appena insediato, il collegio arbitrale affida ad uno dei suoi
componenti il compito di istruire il procedimento (tramite audizione
personale degli interessati, assunzione di testimoni, acquisizione di
documenti o assegnazione termini per produrli, acquisire memorie o
repliche, ecc.) e di presentare al collegio stesso una relazione
scritta sui risultati dell'attivitá istruttoria, con la formulazione
di proposte in merito alle decisioni collegiali da adottare.
Il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia può avocare a sé,
ove ne faccia parte ovvero abbia assunto la presidenza del collegio
arbitrale interno, le funzioni di istruttore del procedimento e di
relatore al collegio stesso.
Il collegio arbitrale decide la controversia nel termine di 180 giorni
dalla data di accettazione dell'incarico.
Sui ricorsi proposti avverso le decisioni adottate dal Collegio
Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale di Garanzia decide in
secondo grado, mediante lodo, nel termine di 180 giorni dal loro
ricevimento. I ricorsi medesimi debbono essere presentati, a pena di
inammissibilitá, entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione relativa alla decisione emessa dal
Collegio Nazionale dei Probiviri.
Le decisioni in unico grado dell'organo arbitrale di cui al quarto
comma, nonché quelle emesse dal Collegio Nazionale di Garanzia in
grado di appello, sono adottate con voto palese a maggioranza dei
rispettivi membri, prevalendo, in caso di paritá di voti, quello del
presidente. Le decisioni medesime debbono essere motivate ed
immediatamente comunicate agli interessati, nell'indirizzo indicato o
nel domicilio eletto, mediante plico postale raccomandato con avviso
di ricevimento.
Nelle more del procedimento in grado di appello, il Collegio Nazionale
di Garanzia può sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti
del Collegio Nazionale dei Probiviri avverso i quali è stato proposto
ricorso.
Gli organi arbitrali regolati dal presente articolo hanno sede in
Roma, Via Giuseppe Marcora 18/20, c.a.p. 00153.
Il rimborso delle spese degli arbitri è a carico della Segreteria
Generale.
Art. 2
Le denuncie di cui all'art. 53, 1º comma , lettere b) e c) dello
Statuto, sono presentate al Collegio Nazionale dei Probiviri in forma
scritta ed inoltrate alla Segreteria del Collegio stesso mediante
plico raccomandato postale con avviso di ricevimento.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncia entro il termine di
120 giorni dalla data di ricezione della denuncia.
Il Presidente del Collegio, nel caso in cui non provveda
personalmente, delega ad uno dei componenti il Collegio Nazionale dei
Probiviri il compito di svolgere i relativi atti istruttori (audizione
personale degli interessati, assunzione di testimoni, acquisizione di
documenti o assegnazione di termini per produrli, acquisire memorie o
repliche, ecc.), nonché di relazionare al Collegio i risultati con
apposita nota scritta e di formulare proposte in merito alle decisioni
o ai provvedimenti collegiali da adottare.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera con la presenza di almeno
tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto
palese; in caso di paritá prevale il voto del Presidente.
I provvedimenti sanzionatori comminati dal Collegio Nazionale dei
Probiviri sono immediatamente esecutivi e sono comunicati agli
interessati e ai soggetti denunciati entro dieci giorni dalla loro
adozione, mediamente plico raccomandato postale con avviso di
ricevimento.
In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente comprovati, il
Collegio Nazionale dei Probiviri, su richiesta dell'interessato, può
riaprire il procedimento disciplinare ed eventualmente riformare il
provvedimento sanzionatorio emesso anche se giá confermato in sede di
appello dal Collegio Nazionale di Garanzia.
Art. 3
Presso il Collegio Nazionale di Garanzia ed il Collegio nazionale dei
Probiviri è istituto un ufficio di segreteria con funzioni di
assistenza e collaborazione alle rispettive attivitá, nonché per lo
svolgimento di ogni altra attivitá amministrativa inerente a tali
funzioni.
Il Collegi Nazionali di Garanzia e dei Probiviri si avvalgono della
collaborazione della Segreteria Generale.
Art. 4
In caso di dimissioni o di permanente impedimento di uno dei membri
effettivi del Collegio Nazionale di Garanzia o del Collegio Nazionale
dei Probiviri subentra il primo dei non eletti dal Congresso
Nazionale.
Il Collegio Nazionale di Garanzia, anche nella funzione di organo di
giustizia arbitrale rituale, delibera con la presenza di almeno cinque
membri.