STATUTO ACLI
GERMANIA
Versione 21/4/08 corretta e integrata
il 24/2/09
FINALITÀ E SCOPI
Art. 1
Le ACLI Germania (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani della
Germania) fondano sul Messaggio Evangelico e sull’insegnamento della Chiesa la
loro azione per la promozione dei lavoratori e operano per una società in cui
sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni
persona.
Art. 2
Le ACLI Germania promuovono solidarietà e responsabilità per
costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e
cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella
salvaguardia del creato.
Le ACLI Germania associano
lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità che ne
condividano le finalità e ne sottoscrivano il presente Statuto.
Possono aderire alle ACLI Germania associazioni che si riconoscano negli scopi del Movimento e si
impegnino a collaborare alla realizzazione delle attività.
Art. 3
Le ACLI Germania, Movimento educativo e sociale, operano nella
propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e l’aggregazione dei
diversi Soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l’azione
sociale, la promozione dei servizi, Imprese sociali e realtà associative.
La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità
della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e
all’esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana
ecumenicamente aperta al dialogo.
L’azione sociale delle ACLI Germania, a partire dall’esperienza di vita e di lavoro di uomini e di
donne, sollecita l’esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di
partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità
delle istituzioni.
I
Servizi sociali, le Imprese sociali e le Associazioni specifiche promosse dalle
ACLI Germania o ad essa aderenti
costituiscono una rete di esperienze di solidarietà, di autoorganizzazione, di
volontariato e di imprenditività sociale per rispondere ai bisogni culturali,
materiali e sociali delle persone:
a)
nell’assistenza e tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale,
attraverso il Patronato ACLI;
b)
nella formazione ed orientamento professionale e nelle politiche del lavoro,
attraverso l’Ente Nazionale ACLI per l’Istruzione professionale (ENAIP);
c)
nelle molteplici attività inerenti le soggettività sociali, la cooperazione, il
volontariato, l’ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso
apposite associazione ed iniziative specifiche decise dal Consiglio nazionale.
L’uso del nome e del marchio Acli deve essere autorizzato dalle Acli
italiane titolari del diritto.
Le
Acli Germania ad ogni livello:
a) favoriscono la partecipazione attiva degli
associati per la realizzazione delle finalità statutarie e l’attuazione degli
indirizzi definiti dai Congressi, dalle Conferenze organizzative e programmatiche
e dagli organi;
b) tutelano gli associati nella difesa dei loro
diritti e gli interessi economici, sociali, morali e professionali, sia
nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente che nelle altre diverse forme di lavoro,
rappresentandoli e assistendoli nelle diverse forme di legge anche davanti la
magistratura competente;
c) promuovono la crescita spirituale ed alimentano la
vita cristiana degli associati con itinerari di ascolto della Parola di Dio
avvalendosi del sostegno pastorale di sacerdoti quali accompagnatori spirituali
richiesti alle comunità ecclesiali, ai vari livelli; i sacerdoti, comprendendo
il carisma delle ACLI, hanno il compito di alimentare la crescita formativa dei
soci e di orientare l’associazione nell’appartenenza alla Chiesa, alla sua vita
e alla sua missione.
d) operano con scopi
sociali, culturali ed assistenziali, senza fini di lucro, sulla base delle
procedure definite negli appositi Regolamenti approvati dal Consiglio
Nazionale;
e) assumono iniziative atte
a sviluppare la vita associativa promuovendo attività formative di azione
sociale, di volontariato, di autoorganizzazione di Servizi e di Imprese
sociali, con attenzione a promuovere pari opportunità tra uomo e donna;
f) sono dirette da Organi
democratici che si rinnovano in occasione dei Congressi e delle Assemblee delle
Strutture di base, i cui componenti devono in ogni caso essere iscritti alle
Acli.
Art. 5
Le Acli-Germania aderiscono
alla Fai (Federazione ACLI Internazionali) e vi partecipano con propri rappresentanti,
impegnandosi al rispetto dei deliberati di tale organismo.
ISCRIZIONE DEI SOCI
L’associazione alle Acli Germania
avviene attraverso l’iscrizione ad una Struttura di Base delle Acli o delle Associazione
da esse promosse od aderenti.
La quota o contributo associativo non è trasmissibile né
rivalutabile.
Le ACLI Germania associano
cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità, che ne condividano le
finalità seconda quanto previsto dal presente Statuto . Possono altresì
essere affiliate alle ACLI Germania
esperienze associative e/o organizzazioni che si riconoscano negli scopi
dei presente statuto e si impegnino a collaborare alla realizzazione delle
attività. È fatto obbligo al socio rispettare gli ordinamenti, gli obiettivi
statutari e i regolamenti deliberati dalle strutture competenti.
Possono aderire alle ACLI Germania tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano compiuto il 18°
anno di età. L'adesione avviene attraverso il ritiro della tessera annuale che
dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo.
È esclusa ogni limitazione
in funzione della temporaneità alla vita associativa.
Le tessere delle Acli Germania
sono emesse dal Consiglio Nazionale, sulla base di apposite norme emesse
dallo stesso, e distribuite alle Strutture di Base tramite gli Organi
Regionali..
I soci rispondono neppure sussidiariamente per gli obblighi
assunti dalle ACLI Germania o dalle sue Strutture regolamentate.
Le ACLI Germania
sviluppano la vita associativa valorizzando le specificità territoriali
nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di federalismo cooperativo e
solidale attraverso Strutture di Base dislocate nel territorio, circoli e
gruppi organizzati e negli ambienti di lavoro, nuclei, riconosciuti dal
Consiglio Regionale quali luoghi di incontro, formazione, volontariato e azione sociale.
Le attività territoriali delle Acli Germania vengono coordinate attraverso:
a)
le Strutture di
Base sul territorio: Circolo, gruppi organizzati o nuclei,
operanti con limiti territoriali di villaggio, quartiere, cittadino o di zona
urbana o rurale; le Strutture di Base sono promosse dalla Presidenza Regionale
e riconosciute dal Consiglio
Regionale;
b)
le Strutture
Regionali, con compiti di rappresentanza territoriale,
promozione e programmazione delle Acli e di tutte le attività e iniziative da
esse promosse; sono istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza
con l’articolazione territoriale dello Stato ed in cui sono costituite almeno
tre Strutture di base;
c)
la Struttura
Nazionale
(Consiglio Nazionale e Presidenza Nazionale);
d)
con compiti di rappresentanza istituzionale
e sociale, indirizzo politico-progettuale, delle ACLI Germania nel loro insieme.
.
LE STRUTTURE DI BASE
Art. 10
Le Strutture di Base che operano
sul territorio della Germania:
a) favoriscono la partecipazione
attiva degli associati per la realizzazione delle
finalità statutarie e l'attuazione degli indirizzi definiti dalle Assemblee e dagli organi ai vari livelli;
b) operano con scopi sociali, culturali ed assistenziali, senza
fini di lucro;
c) sono dirette da Organi democratici che si rinnovano comunque in
occasione delle Assemblee a tal fine convocate ogni quattro anni ed i cui
componenti devono in ogni caso essere iscritti alle ACLI Germania;
d)
assumono iniziative atte a sviluppare la vita associativa promovendo attività
formative di azione sociale, di volontariato, di autoorganizzazione di servizi,
con attenzione a promuovere pari dignità tra uomo e donna ed etnica;
e)
promuovono la crescita spirituale ed alimentano la vita cristiana
degli associati avvalendosi anche del sostegno pastorale richiesto alle
comunità ecclesiali.
Art. 11
Sono organi delle Strutture di Base:
a)
l'Assemblea generale ;
b)
la Presidenza.
Art. 12
L'Assemblea generale è l’organo sovrano della Struttura di Base. Essa:
a)
è costituita dai soci, che hanno diritto
di voto e di parola, in regola con il pagamento della quota sociale, senza possibilità di delega;
b)
elegge ogni quattro anni la Presidenza
secondo le norme stabilite dai Regolamenti attuativi;
c)
elegge i Revisori dei Conti;
d)
indirizza l’azione della Presidenza e ne
verifica l’operato;
e)
approva annualmente il rendiconto
economico e finanziario;
f)
elegge i delegati al Congresso Regionale.
Art. 13
La Presidenza:
a)
è l’organo esecutivo ed amministrativo;
b)
è composta: con diritto di voto dai
componenti eletti dall’Assemblea dei soci e senza diritto di voto, se non
presenti ad altro titolo, dai responsabili dei soggetti sociale e delle
Associazioni specifiche e professionali costituite all’interno della Struttura
di base;
c)
dirige le attività della Struttura di
base in attuazione degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea e dagli Organi
Regionali;
d)
elegge il Presidente.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti con diritto di voto.
Il Presidente:
a)
è il legale rappresentante della
Struttura di base;
b)
rappresenta le Acli in ogni attività da
loro promossa nell’ambito del territorio di competenza della Struttura;
c)
convoca la Presidenza almeno una volta al
mese, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
d)
viene eletto dalla Presidenza sulla base
dei Regolamenti attuativi.
.
Il funzionamento della Struttura di Base, per quanto non
espressamente previsto nel presente Statuto, è fissato da apposito Regolamento
approvato dal Consiglio Nazionale.
LE STRUTTURE REGIONALI
Gli Organi delle Strutture Regionali:
b)
il Consiglio Regionale;
c)
la Presidenza Regionale.
Art.17
Il
Congresso Regionale :
a)
è composto dai delegati eletti dalle Assemblee delle
Strutture di base in proporzione alla media degli iscritti alle Acli negli
ultimi quattro anni;
b)
determina il numero dei consiglieri regionali da eleggere: da un minimo di quindici a un
massimo di trenta;
c)
elegge i consiglieri Regionali di cui al comma b) e i
delegati al Congresso nazionale;
d)
verifica l’attività svolta e stabilisce gli indirizzi
programmatici.
Art.19
La
Presidenza Regionale:
a)
è l’organo esecutivo ed amministrativo;
b)
è composta:
- con diritto di voto dai componenti eletti dal
Consiglio Regionale su proposta del
Presidente;
-
senza diritto di voto dal Segretario Regionale dei Giovani delle Acli, dalla
Responsabile Regionale del
Coordinamento donne;
c)
dirige le Acli nell’ambito della Regione,
d) assolve
ai compiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione e dalle
deliberazioni del Consiglio regionale e
degli organi nazionali
Art.20
Il Presidente
Regionale:
a) ha
la rappresentanza legale e politica della struttura Regionale;
b) convoca
e presiede la Presidenza.
Il
funzionamento della Struttura regionale è fissato da un apposito Regolamento
approvato dal consiglio Nazionale.
STRUTTURA
NAZIONALE
Art. 21
Gli
Organi della Struttura Nazionale sono:
a)
il Congresso Nazionale;
b)
il Consiglio Nazionale;
c) la Presidenza Nazionale.
Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dai
Congressi Regionali in proporzione alla media degli iscritti degli ultimi
quattro anni.
Il Congresso Nazionale è
convocato ogni quattro anni.
Il Congresso Nazionale:
a)
elegge il Presidente Nazionale;
b)
elegge il Consiglio Nazionale composto da
almeno15 (quindici) consiglieri;
c)
elegge il Collegio Nazionale dei
Probiviri composto da 5 membri;
d)
verifica l'attività svolta rispetto alla missione fondamentale
dell’Associazione e indica gli obiettivi strategici per il mandato successivo
tenendo conto anche delle linee generali indicate dalla Fai (Federazione Acli
Internazionale);.
e)
decide sulle proposte di modifica dello
Statuto.
Il Consiglio Nazionale
Il
Consiglio nazionale è composto, con diritto di voto, da:
a)
il Presidente Nazionale;
b)
dai consiglieri eletti dal Congresso
Nazionale.
I
Presidenti Regionali partecipano con diritto di parola al Consiglio
Nazionale se non
eletti ad altro titolo.
Il Consiglio Nazionale:
a) a)
elegge, al proprio interno il Presidente del Consiglio Nazionale che lo
convoca e ne dirige i lavori;
b) approva o respinge la proposta di
composizione della Presidenza Nazionale formulata dal Presidente Nazionale;
c)
elegge il
Presidente Nazionale nei casi previsti dall’art……..
d) elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei
Conti;
e)
elegge i rappresentanti delle Acli
Germania nella FAI;
f)
nomina i componenti negli organi dei
Servizi Sociali dell'Associazione;
g)
definisce strategie, strumenti e risorse
necessari a conseguire gli obiettivi indicati dal Congresso e ne verifica l’attuazione;
h)
approva annualmente i bilanci annuali
della struttura nazionale;
i)
assolve ai compiti previsti dal presente
Statuto e dai Regolamenti di attuazione;
l)
convoca e determina l’o.d.g. del Congresso Nazionale in via ordinaria ogni 4
(quattro) anni; in via straordinaria con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi
componenti, su richiesta di almeno due Consigli regionali che rappresentino
almeno la metà più uno degli iscritti,
calcolati sulla media dell’ultimo Congresso nazionale.
m)
opera sulla base di un suo Regolamento;
n)
approva annualmente le norme del tesseramento, e i dati di chiusura dello
stesso .
o)
convoca la Conferenza di metà mandato.
Alle
riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, a titolo consultivo, gli ex
Presidenti nazionali e i rappresentanti delle Associazioni aderenti alla
Fai secondo quanto previsto dal
Regolamento del Consiglio Nazionale.
Il
Consiglio Nazionale si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l’anno;
in sessione straordinaria, entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno
un terzo dei suoi componenti con diritto di voto, o della Presidenza della
Fai.
La Presidenza
Nazionale
Art. 26
La
Presidenza Nazionale è l’organo esecutivo ed amministrativo.
La
Presidenza è composta da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette)
componenti. Essi sono proposti dal Presidente, scegliendoli tra i consiglieri
nazionali o, in caso motivato, all’esterno del Consiglio.
Fanno
inoltre parte della Presidenza, senza diritto di voto, il Segretario nazionale
dei Giovani delle Acli Germania ,la responsabile del Coordinamento donne ed i responsabili delle principali
associazioni promosse dalle Acli Germania
La
Presidenza ha la responsabilità di:
a)
attuare il programma del Consiglio Nazionale,
promuovendo l’azione sociale, sviluppando e verificando la presenza delle Acli
sul territorio nazionale;
b)
fissare gli obiettivi dell’azione sociale e
dell’azione economica, con le relative politiche, decidendo le priorità e i
settori nei quali investire o disinvestire.
c)
concordare con Il Presidente del Consiglio Nazionale
l’o.d.g. e la convocazione del Consiglio Nazionale;
d) organizzare il funzionamento della struttura nazionale.
La
Presidenza è convocata dal Presidente almeno una volta al mese.
Art. 27
Il
Consiglio Nazionale può convocare a metà mandato, con criteri di
rappresentatività delle Strutture di base e
delle attività e iniziative promosse dalle Acli, la conferenza nazionale
organizzativa e programmatica, la quale:
a)
Verifica :
-
l’efficacia delle politiche di aggregazione;
-
la rispondenza della proposta associativa alle
trasformazioni in atto nella società;
-
la vitalità delle Strutture;
-
lo stato delle risorse economiche e la funzionalità
degli Organi delle Acli e di tutte le iniziative e attività promosse;
-
l’attuazione del programma;
b)
definisce le strategie e delibera azioni di programmazione progettuale,
organizzativa ed amministrativa.
SERVIZI E IMPRESE SOCIALI
Art. 28
Le
Acli Germania promuovono Servizi e Imprese sociali per soddisfare i bisogni e
gli interessi dei cittadini.
Gli
orientamenti generali a cui i Servizi e le Imprese sociali promossi dalle Acli
Germania si ispirano e le regole
generali che ne dirigono l’azione sono definiti nella “Carta dei Servizi e
delle imprese sociali Acli” delle Acli Nazionali italiane.
Il
Presidente delle Acli è anche il Presidente dei Servizi sociali da esse
promossi, con facoltà degli organi delle Acli competenti di attribuire o
designare a tale responsabilità un altro loro componente con diritto di voto.
Le
Presidenze Acli ai vari livelli approvano le proposte di nomina e designazione
dei componenti gli Organi dei Servizi e delle Imprese sociali previste dai
rispettivi Statuti.
Gli
atti costitutivi e gli Statuti dei Servizi e delle Imprese sociali e delle
Associazioni specifiche e professionali promossi dalle Acli Germania , ai vari
livelli, debbono contenere norme che:
a)
subordinino la loro efficacia, anche in tema di
modifiche, alla preventiva approvazione da parte della Direzione Nazionale
delle Acli italiane qualora venga utilizzata la sigla ACLI;
b)
prevedano la nomina dei componenti gli Organi
statutari da parte della Presidenza Acli territorialmente competente, nonché
l’eventuale revoca da parte del Consiglio Nazionale su proposta della
Presidenza Nazionale, ferma restando l’automatica decadenza dalla carica in
caso di provvedimento di espulsione dalle Acli;
c)
obblighino a comunicare tempestivamente alla
Presidenza Nazionale la convocazione
degli Organi collegiali e l’ordine del giorno dei lavori, onde consentire la
partecipazione di un suo rappresentante con funzioni consultive;
d)
impegnino al loro adeguamento per recepire le
delibere della Direzione Nazionale delle Acli italiane in merito alla tutela
del nome e del marchio delle Acli , della loro origine e riferibilità
all’Associazione promotrice.
SOGGETTI
SOCIALI
Art. 29
I
Soggetti sociali sono promossi dagli Organi direttivi ai vari livelli per
favorire e sostenere la presenza, le attività e l’esperienza dei giovani con: i
Giovani delle Acli Germania , delle donne con il Coordinamento donne Germania , degli anziani e dei pensionati con la Fap
Germania ( Federazione Acli Pensionati).
I
compiti e le modalità di elezione e di funzionamento degli Organi ai vari
livelli sono definiti negli specifici Regolamenti approvati dal Consiglio
Nazionale Acli Germania d’intesa con gli Organi dei soggetti sociali operanti
in Italia.
Art. 30
I
giovani delle Acli Germania vivono il
percorso di aggregazione del Movimento; organizzano i giovani, iscritti alle
Acli, fino a 32 anni.
Art. 31
Il
Coordinamento nazionale donne Germania:
a) rappresenta
e promuove il ruolo politico delle donne delle Acli;
b) promuove
e attiva azioni positive e strategie di pari opportunità uomo-donna nel sistema
Acli;
c) concorre
a formulare gli indirizzi e i programmi delle Acli;
d) promuove
e coordina iniziative di studio,
formazione, azione sociale e politica per favorire l’aggregazione delle
donne e valorizzarne pensiero ed esperienza.
I
Coordinamenti donne sono promossi a tutti i livelli dell’Associazione. Hanno
quali organi dirigenti la Responsabile e il Direttivo. Si avvalgono di
strumenti e risorse concordati con gli organi deliberative delle Acli ai
rispettivi livelli. Operano secondo un proprio regolamento approvato dal
Consiglio Nazionale.
LE ASSOCIAZIONI SPECIFICHE
Art. 32
Le
Associazioni specifiche sono costituite per promuovere e sostenere all’interno
delle
Acli
esperienze , attività e percorsi associativi sportivi, ambientali, ricreativi,
culturali, turistici, sociali e dei consumatori.
Esse
organizzano attività che, a partire dagli specifici bisogni ed interessi delle
persone, aiutano a prendere consapevolezza delle loro potenzialità e
favoriscono la partecipazione e l’impegno attivo.
Concorrono
a favorire la conoscenza della proposta
associativa delle Acli.
Operano
secondo propri Statuti o regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale delle
Acli d’intesa con la Direzione Nazionale delle Acli italiane o con gli Organi
delle Associazioni specifiche operanti in Italia, allorquando ne usino il nome e il marchio.
Le
associazioni nazionali riconosciute in Italia sono:
-
L’Unione
Sportiva Acli ,U.s.Acli,
con attività sportive e ludico-motorie rivolte elle persone di ogni età e
categoria sociale;
-
La
Federazioni Anziani Pensionati FAP, costituisce l’esperienza
organizzata delle
-
Acli per favorire la promozione,l’azione sociale e il
volontariato degli iscritti con più di 65 anni di età o comunque pensionati;
-
Il Centro
Turistico Acli CTA, con attività turistiche.
(attenzione
abbiamo tolto Unasp e Anniverdi)
ASSOCIAZIONI
ADERENTI
Art. 33
Possono
aderire alle ACLI Germania associazioni che: ne condividano le finalità
contenute agli art ………del presente Statuto; collaborano alle iniziative e alla
vita delle Acli con modalità stabilite in appositi protocolli d’intesa,
sottoscritti dai relativi Organi territorialmente competenti.
INIZIATIVE SPECIFICHE
Art. 34
Le
ACLI Germania promuovono il volontariato come:
a)
risorsa basilare per il sostegno della loro vita
associativa;
b)
attività di solidarietà con le persone, le famiglie e
le comunità organizzate nelle forme previste dalle nazionali;
c)
forme di impegno per la solidarietà e la cooperazione
tra le Nazioni ed i popoli nell’ambito di iniziative di volontariato
internazionale rivolte ad educare alla pace ed alla mondialità.
INCOMPATIBILITÀ
ESTERNE
Art. 35
(Vengono inserite queste norme da armonizzare con la
realtà tedesca)
La funzione di Presidente Nazionale e i Presidenti
regionali sono incompatibili:
a)
nell’ambito istituzionale:
-
con le responsabilità di
governo a tutti i livelli;
-
con il mandato nelle
Assemblee rappresentative europee, nazionale,regionale provinciale o dei comuni
o città con più di 50.000 abitanti o capo luogo di provincia;
b)
nell’ambito di partiti o
formazioni politiche che presentano liste
alle elezioni o che costituiscono gruppi parlamentari o consiliari ,con
l’appartenenza:
-
ai Consigli e ai Comitati
di pari livello o livello superiore;
-
alle Direzioni o agli
organi esecutivi a tutti i livelli;
c)
nell’ambito sindacale con responsabilità:
-
nella Segreteria
confederale e in quelle delle Unioni o Camere regionali e comprensoriali;
-
nelle Segreterie di
Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore.
Art. 36
I Componenti la Presidenza Nazionale e delle
Presidenze Regionali sono incompatibili:
a)
nell’ambito istituzionale:
-
con il mandato nelle
Assemblee rappresentative europee, nazionali e regionali
-
con responsabilità di
governo a tutti i livelli fatta eccezione per i Comuni con meno di 15.000
abitanti;
b)
nell’ambito di partiti o formazioni politiche che alle elezioni o che
costituiscono gruppi parlamentario consiliari, con l’appartenenza:
-
ai Consigli ed ai Comitati
allo stesso livello territoriale o superiore;
-
alle Direzioni e agli
organi esecutivi nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di
50.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia;
c)
nell’ambito sindacale con responsabilità:
-
nella Segreteria
confederale ed in quelle delle Unioni Regionali comprensoriali;
-
nelle Segreterie di
Federazione allo stesso livello.
ART. 37
I Consiglieri Nazionali e Regionali sono
incompatibili con incarichi esecutivi di partito nazionali, regionali,provinciali
allo stesso livello o a quello superiore.
ART. 38
I Presidenti delle Strutture di base sono
incompatibili:
a)
nell’ambito istituzionale:
-
con il mandato nelle
Assemblee rappresentative europee, nazionali , regionali e provinciali e dei
Comuni con più di 50.000 abitanti o
comunque capoluoghi di provincia;
-
con responsabilità di
governo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
b)
nell’ambito di partiti o formazioni
politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi
parlamentari o consiliari, con responsabilità nelle Segreterie, nelle Direzioni
e negli organi a tutti i livelli.
ART. 39
Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento
in cui si verificano Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi delle
ACLI è immediata nei momenti in cui il dirigente Acli.
-
accetta la candidatura a
componente delle Assemblee rappresentative o degli Organi di governo;
-
accetta una delle responsabilità politico-partitiche o sindacali.
INCOMPATIBILITÀ
INTERNE
Art. 40
I dipendenti delle strutture delle Acli e dei
Servizi sociali e delle Imprese sociali, nonché quelli delle realtà associative
e di ogni altra iniziativa da esse promossa ai vari livelli nazionali o in
altri Paesi di cui all’art …. non devono superare il 25% dei consiglieri
nazionali eletti dal Congresso; i dipendenti eventualmente eletti in soprannumero
devono optare, entro 30 giorni dalla elezione degli organi direttivi, dandone
comunicazione scritta alla Presidenza Nazionale.
Sono
considerati dipendenti quanti hanno un rapporto di lavoro subordinato o
parasubordinato con le strutture Acli, i Servizi e le Imprese sociali da esse
promossi.
I
dipendenti delle Acli e delle attività da esse promosse non devono superare il
50% dei membri della Presidenza Nazionale
con diritto di voto.
I
Coordinatori e i Direttori dei Servizi Sociali e delle Imprese sociali e di ogni
altra iniziativa promossa dalle Acli non devono far parte con voto deliberativo
degli organi esecutivi del Movimento al livello in cui essi esercitano tali
incarichi.
Coloro
che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza professionale con i Servizi sociali
e Imprese sociali delle Acli Germania e
con tutte le iniziative da esse promosse, ovvero che sono ivi distaccati dalla
Presidenza delle Acli, non devono essere nominati o designati a far parte degli
organi direttivi o di amministrazione con i quali vige tale rapporto.
Le
responsabilità di Presidente e di Vicepresidente delle acli a tutti i livelli
non possono essere ricoperte per più di due mandati per complessivi otto anni.
I
Presidenti regionali non possono essere
eletti nella Presidenza Nazionale.
GARANZIE
STATUTARIE
Art. 41
Ogni
controversia relativa all’applicazione od interpretazione delle norme
statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo, che
insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e Strutture di Base o regionali ,
ovvero tra Strutture di base o
regionali tra di loro o insorte tra una
di queste Strutture con la Struttura nazionale, sarà devoluta, su ricorso di
uno dei soggetti interessati, al Collegio Nazionale dei Probiviri .
Il
Collegio Nazionale dei Probiviri decide la controversia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
Il
lodo pronunciato dal Collegio Nazionale dei Probiviri non è impugnabile.
Il
Collegio ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nei modi che
ritiene opportuno. Esso deve, tuttavia, garantire il rispetto del
contraddittorio tra le parti ed, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui
termini per presentare documenti e memorie nonché per esporre le loro repliche.
Art. 42
Il
Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dal
Congresso Nazionale tra i soci che non rivestono alcuna carica all’interno
degli organi delle Strutture di Base, regionali e Nazionale e non siano incorsi in sanzioni disciplinari.
Per
la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei
componenti il Collegio. Il Collegio elegge il Presidente tra i suoi componenti.
Art. 43
Il
Collegio Nazionale dei Probiviri decide:
a)
sulle denunce di violazione dello Statuto o indegnità
dei soci e sui conseguenti atti di espulsione deliberato dalle Strutture delle
Acli ai vari livelli;
b)
sulle controversie insorte tra strutture territoriali
e tra una di queste e gli organi nazionali;
c)
sui ricorsi presentati contro il rifiuto o
l'accettazione di domande di iscrizione;
d)
in merito alle denunce contro violazioni del presente
Statuto;
e) di
rispondere ai quesiti inerenti l’interpretazione dello Statuto e dei
Regolamenti di applicazione;
Il Collegio ,inoltre, convoca e prepara il Congresso
Nazionale, d’intesa con la
Presidenza della Fai e della Direzione
Nazionale delle Acli Italiane ,
nell’eventualità che il Consiglio Nazionale non sia in grado di
rieleggere il Presidente Nazionale.
Art. 44
Le
misure disciplinari che possono essere prese dal Collegio Nazionale dei
Probiviri sono:
-
il richiamo;
-
la deplorazione;
-
la sospensione da un mese a due anni che, per i componenti degli organi
comporta la decadenza; la surroga é sospesa fino alla sentenza definitiva;
-
l’espulsione.
Il
Collegio nazionale dei Probiviri, entro dieci giorni, comunica e motiva agli
interessati e agli Organi denuncianti le decisione assunte.
I
soci espulsi per violazione allo Statuto o indegnità possono essere riammessi
solo con giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri.
INTERVENTI
STRAORDINARI
Art. 45
La
Presidenza Nazionale ha facoltà di nominare un proprio Incaricato per assolvere
temporaneamente ad una o più competenze previste dallo Statuto non assolte
dalla Presidenza Regionale.
Art. 46
Il
Consiglio Nazionale ha facoltà di sciogliere, su proposta della Presidenza
nazionale, la Presidenza Regionale
quando questa viene meno alle sue funzioni o esplica attività contrarie
agli indirizzi delle Acli .
In
tali casi la Presidenza Nazionale convoca, entro 30 giorni, il Consiglio
Regionale per procedere alla elezione
della nuova Presidenza.
Art. 47
Il
Consiglio Nazionale ha facoltà, su proposta della Presidenza nazionale, di
sciogliere il Consiglio Regionale
qualora vena meno alle sue funzioni, o assuma deliberazioni e
atteggiamenti contrari agli indirizzi delle Acli, e di nominare contestualmente
un Commissario.
In
casi di eccezionale urgenza e gravità la Presidenza Nazionale ha facoltà di
sciogliere il Consiglio Regionale e di
nominare un Commissario in attesa di delibera definitiva del Consiglio
nazionale.
Con
lo scioglimento dei Consigli decadono anche gli Organi dei Servizi allo stesso
livello.
La
Presidenza Nazionale è tenuta a comunicare per iscritto il provvedimento ai
componenti i Consigli disciolti.
I
ricorsi presentati a norma contro i provvedimenti di scioglimento e di
commissariamento previsti dai precedenti commi non ne sospendono l’immediata
esecutività.
Art. 48
In
caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente Nazionale , il
Consiglio Nazionale elegge il nuovo Presidente Nazionale con il voto favorevole
della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto.
Eventuali
mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale devono essere
presentate dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto
di voto.
La
mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza
dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto.
In
caso di accoglimento della mozione di sfiducia, il Consiglio nazionale elegge
il Presidente Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti con
diritto di voto.
Qualora
non si raggiunga tale quorum il Collegio nazionale dei Probiviri convoca il
Congresso Nazionale.
Art. 49
In
caso di costituzione di una nuova Struttura Regionale la Presidenza nazionale
nomina un Commissario che ha il compito di giungere a costituire gli
Organi democratici.
Il
Commissario rappresenta a tutti gli effetti le Acli e tutte le iniziative da
esse promosse sul territorio di competenza, fino alla costituzione degli organi
della democratici o alla revoca della
nomina da parte della Presidenza Nazionale.
RAPPRESENTANZA
LEGALE, POTERI E PATRIMONIO
Art. 50
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica,
legale e giudiziaria per le questioni di rilevanza nazionale ed internazionale
di competenza dell’Associazione.
I
Presidenti regionali e delle Strutture di base hanno la rappresentanza legale,
sia in giudizio che nei confronti di terzi, per le questioni ed i rapporti
inerenti ai rispettivi ambiti di competenza.
Ogni
Struttura associativa delle Acli, risponde unicamente ed in via esclusiva delle
obbligazioni assunte nel proprio ambito di competenza senza impegnare, quindi,
gli organismi di diverso livello ed ambito territoriale.
Art. 51
Le
Strutture Regionali e di Base, nei
rispettivi ambiti di competenza, hanno la più ampia autonomia decisionale e
gestionale per le operazioni di carattere amministrativo, economico,
finanziario e patrimoniale.
E’
fatto divieto alle stesse, sotto pena di scioglimento dei relativi Organi
direttivi da parte del Consiglio Nazionale, di trasferire a terzi, anche a
titolo oneroso, i beni immobili destinati allo svolgimento delle attività
istituzionali, ovvero di modificarne la destinazione d’uso, senza la preventiva
autorizzazione del Consiglio Nazionale, nonché mettere in atto attività ed
iniziative tese a depauperare il patrimonio ovvero ad impedire lo sviluppo
associativo.
Art. 52
Ogni
Organo collegiale delle Acli con funzioni amministrative, è affiancato da un
Collegio dei Revisori, il quale cura la verifica della contabilità e di tutti
gli atti amministrativi in genere, provvedendo a redigere un’apposita
relazione, in occasione della presentazione dei rendiconti economici e
finanziari annuali, relativi agli anni solari, agli organi competenti per
l’approvazione.
Il
Collegio dei Revisori è composto da tre revisori effettivi e da due supplenti.
Art. 53
Per
tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, ai
rispettivi livelli è necessaria la
firma del Presidente e del Responsabile all’amministrazione a ciò designato.
Art. 54
Il patrimonio delle ACLI
Germania è costituito dai contributi
dei soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esse pervenuti per qualsiasi
titolo o causa.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E’ fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere assunte dagli
organi competenti, favore di attività nell’ambito delle finalità statutarie .
I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere alle
Acli la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.
I beni patrimoniali delle
Acli di proprietà o di pertinenza delle singole Strutture di base devono essere
inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la Presidenza
Regionale . Le Presidenze Regionali devono trasmettere alla Presidenza
Nazionale l’inventario dei beni delle Acli di loro pertinenza unitamene
all’inventario dei beni delle Strutture di base presso di loro depositati.
Art.55
In caso di scioglimento delle Strutture di Base da parte del
Consiglio Regionale, o di volontaria disgregazione dalle ACLI Germania , i beni patrimoniali delle ACLI di proprietà e di pertinenza della singola
Struttura di Base si trasferiscono direttamente in capo alla Presidenza
Regionale delle ACLI e da questa per
gli stessi motivi alla Presidenza Nazionale.
Art.56
In
caso di scioglimento delle ACLI Germania
o dissociazione dalla FAI (Federazione Acli Internazionale) i beni
patrimoniali di proprietà o di pertinenza delle ACLI Germania si trasferiscono direttamente agli Organi
della FAI, fatti salvi i disposti di diritto internazionale regolamentanti la
materia.
Art. 57
Di tutte le riunioni degli Organi delle Acli , deve essere redatto un processo verbale.
Art 58
I regolamenti di applicazione dei presente Statuto approvati dal
Consiglio Nazionale ne costituiscono
parte integrante.
Art. 59
Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere formulate dai
Congressi Regionali , dal Consiglio Nazionale, dalla Assemblea generale della
Fai, dalla Direzione Nazionale delle Acli italiane, secondo le modalità
stabilite nel Regolamento del Congresso Nazionale.
Lo Statuto può essere modificato:
a)
dal Congresso Nazionale con il voto
favorevole della maggioranza dei delegati con diritto di voto; per i primi otto
articoli occorre il voto favorevole dei due terzi dei delegati con diritto di
voto;
b)
dal Consiglio Nazionale limitatamente
agli adeguamenti di legge, delle indicazioni degli Organi della Fai, della
Direzione Nazionale delle Acli italiane,previo parere del collegio Nazionale
dei Probiviri.
Le modifiche apportate allo Statuto e ai Regolamenti entrano in
vigore immediatamente
Art. 60
Lo scioglimento delle Acli può
essere deliberato soltanto da un Congresso nazionale straordinario,
appositamente convocato, con voto favorevole, espresso a scrutinio segreto, di
almeno tre quarti dei delegati con diritto di voto.
Norme transitorie (da definire)
Roma
24/2/09 (Roberto Volpini)