STATUTO ACLI GERMANIA

                                                                    Versione 21/4/08 corretta e integrata  il 24/2/09

   

FINALITÀ  E  SCOPI

Art. 1

Le ACLI Germania (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani della Germania) fondano sul Messaggio Evangelico e sull’insegnamento della Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori e operano per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

Art.  2

Le ACLI Germania promuovono solidarietà e responsabilità per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella salvaguardia del creato.

Le ACLI Germania  associano lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità che ne condividano le finalità e ne sottoscrivano il presente Statuto.

Possono aderire alle ACLI Germania  associazioni che si riconoscano negli scopi del Movimento e si impegnino a collaborare alla realizzazione delle attività.

Art. 3

Le ACLI Germania, Movimento educativo e sociale, operano nella propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e l’aggregazione dei diversi Soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l’azione sociale, la promozione dei servizi, Imprese sociali e realtà associative.

La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e all’esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo.

L’azione sociale delle ACLI Germania,  a partire dall’esperienza di vita e di lavoro di uomini e di donne, sollecita l’esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle istituzioni.

I Servizi sociali, le Imprese sociali e le Associazioni specifiche promosse dalle ACLI Germania  o ad essa aderenti costituiscono una rete di esperienze di solidarietà, di autoorganizzazione, di volontariato e di imprenditività sociale per rispondere ai bisogni culturali, materiali e sociali delle persone:

a) nell’assistenza e tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale, attraverso il Patronato ACLI;

b) nella formazione ed orientamento professionale e nelle politiche del lavoro, attraverso l’Ente Nazionale ACLI per l’Istruzione professionale (ENAIP);

c) nelle molteplici attività inerenti le soggettività sociali, la cooperazione, il volontariato, l’ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso apposite associazione ed iniziative specifiche decise dal Consiglio nazionale.

L’uso del nome e del marchio Acli deve essere autorizzato dalle Acli italiane titolari del diritto.

Art.  4

Le Acli  Germania  ad ogni livello:

 a) favoriscono la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle finalità statutarie e l’attuazione degli indirizzi definiti dai Congressi, dalle Conferenze organizzative e programmatiche e dagli organi; 

            b) tutelano gli associati nella difesa dei loro diritti e gli interessi economici, sociali, morali e professionali, sia nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente che nelle altre diverse forme di lavoro, rappresentandoli e assistendoli nelle diverse forme di legge anche davanti la magistratura competente;

            c) promuovono la crescita spirituale ed alimentano la vita cristiana degli associati con itinerari di ascolto della Parola di Dio avvalendosi del sostegno pastorale di sacerdoti quali accompagnatori spirituali richiesti alle comunità ecclesiali, ai vari livelli; i sacerdoti, comprendendo il carisma delle ACLI, hanno il compito di alimentare la crescita formativa dei soci e di orientare l’associazione nell’appartenenza alla Chiesa, alla sua vita e alla sua missione.

d) operano con scopi sociali, culturali ed assistenziali, senza fini di lucro, sulla base delle procedure definite negli appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale;

e) assumono iniziative atte a sviluppare la vita associativa promuovendo attività formative di azione sociale, di volontariato, di autoorganizzazione di Servizi e di Imprese sociali, con attenzione a promuovere pari opportunità tra uomo e donna;

f) sono dirette da Organi democratici che si rinnovano in occasione dei Congressi e delle Assemblee delle Strutture di base, i cui componenti devono in ogni caso essere iscritti alle Acli.

 

 Art. 5

Le Acli-Germania aderiscono alla Fai (Federazione ACLI Internazionali) e vi partecipano con propri rappresentanti, impegnandosi al rispetto dei deliberati di tale organismo.

 

 

 

ISCRIZIONE DEI SOCI

Art. 6

L’associazione alle Acli Germania avviene attraverso l’iscrizione ad una Struttura di Base delle Acli o delle Associazione da esse promosse od aderenti.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 7

Le ACLI Germania  associano cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità, che ne condividano le finalità seconda quanto previsto dal presente Statuto . Possono altresì essere affiliate alle ACLI Germania  esperienze associative e/o organizzazioni che si riconoscano negli scopi dei presente statuto e si impegnino a collaborare alla realizzazione delle attività. È fatto obbligo al socio rispettare gli ordinamenti, gli obiettivi statutari e i regolamenti deliberati dalle strutture competenti.

Art. 8

Possono aderire alle ACLI Germania  tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano compiuto il 18° anno di età. L'adesione avviene attraverso il ritiro della tessera annuale che dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo.

È  esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.

Le tessere delle Acli Germania  sono emesse dal Consiglio Nazionale, sulla base di apposite norme emesse dallo stesso, e distribuite alle Strutture di Base tramite gli Organi Regionali..

I soci rispondono neppure sussidiariamente per gli obblighi assunti dalle ACLI  Germania  o dalle sue Strutture regolamentate.

 

 

STRUTTURE

Art.  9

Le ACLI Germania  sviluppano la vita associativa valorizzando le specificità territoriali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di federalismo cooperativo e solidale attraverso Strutture di Base dislocate nel territorio, circoli e gruppi organizzati e negli ambienti di lavoro, nuclei, riconosciuti dal Consiglio Regionale quali luoghi di incontro, formazione,  volontariato e azione sociale.

Le attività territoriali delle Acli Germania  vengono coordinate attraverso:

a)        le Strutture di Base sul territorio: Circolo, gruppi organizzati o nuclei, operanti con limiti territoriali di villaggio, quartiere, cittadino o di zona urbana o rurale; le Strutture di Base sono promosse dalla Presidenza Regionale   e riconosciute dal Consiglio Regionale;

b)        le Strutture Regionali, con compiti di rappresentanza territoriale, promozione e programmazione delle Acli e di tutte le attività e iniziative da esse promosse; sono istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza con l’articolazione territoriale dello Stato ed in cui sono costituite almeno tre Strutture di base;

c)        la Struttura Nazionale (Consiglio Nazionale e Presidenza Nazionale);

d)        con compiti di rappresentanza istituzionale e sociale, indirizzo politico-progettuale, delle ACLI Germania  nel loro insieme.

.                                     

                                                  LE STRUTTURE DI BASE

Art. 10

Le Strutture di Base che operano sul territorio della Germania:

a) favoriscono la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle

finalità statutarie e l'attuazione degli indirizzi definiti dalle Assemblee e dagli organi ai vari livelli;

b) operano con scopi sociali, culturali ed assistenziali, senza fini di lucro;

c) sono dirette da Organi democratici che si rinnovano comunque in occasione delle Assemblee a tal fine convocate ogni quattro anni ed i cui componenti devono in ogni caso essere iscritti alle ACLI Germania;

d) assumono iniziative atte a sviluppare la vita associativa promovendo attività formative di azione sociale, di volontariato, di autoorganizzazione di servizi, con attenzione a promuovere pari dignità tra uomo e donna ed etnica;

e) promuovono la crescita spirituale ed alimentano la vita cristiana degli associati avvalendosi anche del sostegno pastorale richiesto alle comunità ecclesiali.

Art. 11

Sono organi delle Strutture di Base:

a)        l'Assemblea generale ;

b)        la Presidenza.

Art. 12

L'Assemblea generale è l’organo sovrano della Struttura di Base. Essa:

a)        è costituita dai soci, che hanno diritto di voto e di parola, in regola con il pagamento della quota sociale,  senza possibilità di delega;

b)        elegge ogni quattro anni la Presidenza secondo le norme stabilite dai Regolamenti attuativi;

c)        elegge i Revisori dei Conti;

d)        indirizza l’azione della Presidenza e ne verifica l’operato;

e)        approva annualmente il rendiconto economico e finanziario;

f)          elegge i delegati al Congresso Regionale.

   

Art. 13

La Presidenza:

a)        è l’organo esecutivo ed amministrativo;

b)        è composta: con diritto di voto dai componenti eletti dall’Assemblea dei soci e senza diritto di voto, se non presenti ad altro titolo, dai responsabili dei soggetti sociale e delle Associazioni specifiche e professionali costituite all’interno della Struttura di base;

c)        dirige le attività della Struttura di base in attuazione degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea e dagli Organi Regionali;

d)        elegge il Presidente.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto.

 

Art. 14

Il Presidente:

a)        è il legale rappresentante della Struttura di base;

b)        rappresenta le Acli in ogni attività da loro promossa nell’ambito del territorio di competenza della Struttura;

c)        convoca la Presidenza almeno una volta al mese, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne presiede le riunioni;

d)        viene eletto dalla Presidenza sulla base dei Regolamenti attuativi.

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Art. 15

Il funzionamento della Struttura di Base, per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, è fissato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

                                                

LE STRUTTURE  REGIONALI

Art. 16

Gli  Organi delle Strutture Regionali:

a) il Congresso Regionale;

b) il Consiglio Regionale;

c) la Presidenza Regionale.

 

Il Congresso Regionale

Art.17

Il Congresso Regionale :

a)          è composto dai delegati eletti dalle Assemblee delle Strutture di base in proporzione alla media degli iscritti alle Acli negli ultimi quattro anni;

b)          determina il numero dei consiglieri regionali  da eleggere: da un minimo di quindici a un massimo di trenta;

c)           elegge i consiglieri Regionali di cui al comma b) e i delegati al Congresso nazionale;

d)          verifica l’attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici.

    

Il Consiglio Regionale

 Art.18

        Il Consiglio Regionale  è composto, con diritto di voto:

a)     dai consiglieri eletti dal Congresso;

b)     dal Segretario Regionale  dei Giovani delle Acli;

c)      dalla Responsabile Regionale  del Coordinamento donne.

 

Il Consiglio Regionale :

a)     elegge il Presidente Regionale ;

b)     approva o respinge la proposta di composizione della Presidenza formulata dal Presidente Regionale;

c)      elegge il Collegio Regionale  dei Revisori i dei Conti;

d)     definisce gli obiettivi, il programma regionale di attività, le strategie di realizzazione e ne verifica l’attuazione in coerenza con gli indirizzi politici e organizzativi definiti dal Consiglio Nazionale;

e)     approva annualmente il rendiconto economico e finanziario;

f)        approva annualmente i dati e le norme del tesseramento, nonché le aggregazioni delle Strutture di base.

Il Consiglio Regionale  convoca, determinandone l’ordine del giorno:

a)     il Congresso Regionale  in via ordinaria ogni quattro anni: in via straordinaria su richiesta di almeno 2/3 delle Strutture di base della Regione che rappresentino almeno la metà degli iscritti, o su richiesta del Consiglio Nazionale;

b)     la Conferenza organizzativa e programmatica di metà mandato.

 

La Presidenza Regionale

Art.19

La Presidenza Regionale:

a)          è l’organo esecutivo ed amministrativo;

b)          è composta:

- con diritto di voto dai componenti eletti dal Consiglio Regionale  su proposta del Presidente;

- senza diritto di voto dal Segretario Regionale dei Giovani delle Acli, dalla Responsabile Regionale  del Coordinamento donne;

c)           dirige le Acli nell’ambito della Regione,

d)     assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio regionale  e degli organi nazionali

   Art.20

   Il Presidente Regionale:

a)     ha la rappresentanza legale e politica della struttura Regionale;

b)     convoca e presiede la Presidenza.

   Il funzionamento della Struttura regionale è fissato da un apposito  Regolamento   

   approvato dal consiglio Nazionale.

                                               

STRUTTURA NAZIONALE

   Art. 21

Gli Organi della Struttura Nazionale sono:

a)        il Congresso Nazionale;

b)        il Consiglio Nazionale;

c)          la Presidenza Nazionale.

 
     Il Congresso Nazionale
Art. 22

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dai Congressi Regionali in proporzione alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni.

 

 Il Congresso Nazionale è convocato ogni quattro anni.

Art.23

Il Congresso Nazionale:

a)        elegge il Presidente Nazionale;

b)        elegge il Consiglio Nazionale composto da almeno15 (quindici) consiglieri;

c)      elegge il Collegio Nazionale dei Probiviri composto da 5  membri;

d)     verifica l'attività svolta  rispetto alla missione fondamentale dell’Associazione e indica gli obiettivi strategici per il mandato successivo tenendo conto anche delle linee generali indicate dalla Fai (Federazione Acli Internazionale);.

e)     decide sulle proposte di modifica dello Statuto.

 

Il Consiglio Nazionale

Art.24

    Il Consiglio nazionale è composto, con diritto di voto, da:

a)        il Presidente Nazionale;

b)        dai consiglieri eletti dal Congresso Nazionale.

   I Presidenti Regionali partecipano con diritto di parola al Consiglio Nazionale  se  non  

   eletti ad altro titolo.

Art.25

    Il Consiglio Nazionale:

 

a)     a)  elegge, al proprio interno il Presidente del Consiglio Nazionale che lo convoca e ne dirige i lavori;

b)     approva o respinge la proposta di composizione della Presidenza Nazionale formulata dal Presidente Nazionale;

c)      elegge il Presidente Nazionale nei casi previsti dall’art……..

d)     elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

e)     elegge i rappresentanti delle Acli Germania nella FAI;

f)        nomina i componenti negli organi dei Servizi Sociali dell'Associazione;

g)     definisce strategie, strumenti e risorse necessari a conseguire gli obiettivi indicati dal  Congresso e ne verifica l’attuazione;

h)      approva annualmente i bilanci annuali della struttura nazionale;

i)        assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione;

l) convoca e determina l’o.d.g. del Congresso Nazionale in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni; in via straordinaria con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, su richiesta di almeno due Consigli regionali che rappresentino almeno  la metà più uno degli iscritti, calcolati sulla media dell’ultimo Congresso nazionale.

m) opera sulla base di un suo Regolamento;

n) approva annualmente le norme del tesseramento, e i dati di chiusura dello stesso .

o) convoca la Conferenza di metà mandato.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, a titolo consultivo, gli ex Presidenti nazionali e i rappresentanti delle Associazioni aderenti alla Fai  secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l’anno; in sessione straordinaria, entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto, o della Presidenza della Fai.

La Presidenza Nazionale  

 

Art. 26

La Presidenza Nazionale è l’organo esecutivo ed amministrativo.

La Presidenza è composta da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti. Essi sono proposti dal Presidente, scegliendoli tra i consiglieri nazionali o, in caso motivato, all’esterno del Consiglio.

Fanno inoltre parte della Presidenza, senza diritto di voto, il Segretario nazionale dei Giovani delle Acli Germania ,la responsabile del Coordinamento donne  ed i responsabili delle principali associazioni promosse dalle Acli Germania 

La Presidenza ha la responsabilità di:

a)        attuare il programma del Consiglio Nazionale, promuovendo l’azione sociale, sviluppando e verificando la presenza delle Acli sul territorio nazionale;

b)        fissare gli obiettivi dell’azione sociale e dell’azione economica, con le relative politiche, decidendo le priorità e i settori nei quali investire o disinvestire.

c)        concordare con Il Presidente del Consiglio Nazionale l’o.d.g. e la convocazione del Consiglio Nazionale;

d) organizzare il funzionamento della struttura nazionale.

La Presidenza è convocata dal Presidente almeno una volta al mese.   

 

Conferenza di metà mandato

Art.  27

 

Il Consiglio Nazionale può convocare a metà mandato, con criteri di rappresentatività delle Strutture di base e  delle attività e iniziative promosse dalle Acli, la conferenza nazionale organizzativa e programmatica, la quale:

a)        Verifica :

-                        l’efficacia delle politiche di aggregazione;

-                        la rispondenza della proposta associativa alle trasformazioni in atto nella  società;

-                        la vitalità delle Strutture;

-                        lo stato delle risorse economiche e la funzionalità degli Organi delle Acli e di tutte le iniziative e attività promosse;

-                        l’attuazione del programma;

b) definisce le strategie e delibera azioni di programmazione progettuale, organizzativa ed amministrativa.

                         

                                      SERVIZI E IMPRESE SOCIALI

Art. 28

Le Acli Germania promuovono Servizi e Imprese sociali per soddisfare i bisogni e gli interessi dei cittadini.

Gli orientamenti generali a cui i Servizi e le Imprese sociali promossi dalle Acli Germania  si ispirano e le regole generali che ne dirigono l’azione sono definiti nella “Carta dei Servizi e delle imprese sociali Acli” delle Acli Nazionali italiane.

Il Presidente delle Acli è anche il Presidente dei Servizi sociali da esse promossi, con facoltà degli organi delle Acli competenti di attribuire o designare a tale responsabilità un altro loro componente con diritto di voto.

Le Presidenze Acli ai vari livelli approvano le proposte di nomina e designazione dei componenti gli Organi dei Servizi e delle Imprese sociali previste dai rispettivi Statuti.

Gli atti costitutivi e gli Statuti dei Servizi e delle Imprese sociali e delle Associazioni specifiche e professionali promossi dalle Acli Germania , ai vari livelli, debbono contenere norme che:

a)        subordinino la loro efficacia, anche in tema di modifiche, alla preventiva approvazione da parte della Direzione Nazionale delle Acli italiane qualora venga utilizzata la sigla ACLI;

b)        prevedano la nomina dei componenti gli Organi statutari da parte della Presidenza Acli territorialmente competente, nonché l’eventuale revoca da parte del Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale, ferma restando l’automatica decadenza dalla carica in caso di provvedimento di espulsione dalle Acli;

c)        obblighino a comunicare tempestivamente alla Presidenza Nazionale  la convocazione degli Organi collegiali e l’ordine del giorno dei lavori, onde consentire la partecipazione di un suo rappresentante con funzioni consultive;

d)        impegnino al loro adeguamento per recepire le delibere della Direzione Nazionale delle Acli italiane in merito alla tutela del nome e del marchio delle Acli , della loro origine e riferibilità all’Associazione promotrice.

 

 

 

SOGGETTI SOCIALI

 

Art. 29

I Soggetti sociali sono promossi dagli Organi direttivi ai vari livelli per favorire e sostenere la presenza, le attività e l’esperienza dei giovani con: i Giovani delle Acli Germania , delle donne con il Coordinamento donne Germania  , degli anziani e dei pensionati con la Fap Germania ( Federazione Acli Pensionati).

I compiti e le modalità di elezione e di funzionamento degli Organi ai vari livelli sono definiti negli specifici Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale Acli Germania d’intesa con gli Organi dei soggetti sociali operanti in Italia.

 

Art.  30

I giovani delle Acli Germania  vivono il percorso di aggregazione del Movimento; organizzano i giovani, iscritti alle Acli, fino a 32 anni. 

 

Art. 31

Il Coordinamento nazionale donne Germania:

a)     rappresenta e promuove il ruolo politico delle donne delle Acli;

b)     promuove e attiva azioni positive e strategie di pari opportunità uomo-donna nel sistema Acli;

c)      concorre a formulare gli indirizzi e i programmi delle Acli;

d)     promuove e coordina iniziative di studio,  formazione, azione sociale e politica per favorire l’aggregazione delle donne e valorizzarne pensiero ed esperienza.

I Coordinamenti donne sono promossi a tutti i livelli dell’Associazione. Hanno quali organi dirigenti la Responsabile e il Direttivo. Si avvalgono di strumenti e risorse concordati con gli organi deliberative delle Acli ai rispettivi livelli. Operano secondo un proprio regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

 

LE ASSOCIAZIONI SPECIFICHE

Art. 32

Le Associazioni specifiche sono costituite per promuovere e sostenere all’interno delle

Acli esperienze , attività e percorsi associativi sportivi, ambientali, ricreativi, culturali, turistici, sociali e dei consumatori.

Esse organizzano attività che, a partire dagli specifici bisogni ed interessi delle persone, aiutano a prendere consapevolezza delle loro potenzialità e favoriscono la partecipazione e l’impegno attivo.

Concorrono a  favorire la conoscenza della proposta associativa delle Acli.

Operano secondo propri Statuti o regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale delle Acli d’intesa con la Direzione Nazionale delle Acli italiane o con gli Organi delle Associazioni specifiche operanti in Italia, allorquando  ne usino il nome e il marchio.

Le associazioni nazionali riconosciute in Italia sono:

-                        L’Unione Sportiva Acli  ,U.s.Acli, con attività sportive e ludico-motorie rivolte elle persone di ogni età e categoria sociale;

-                        La Federazioni Anziani Pensionati FAP, costituisce l’esperienza organizzata delle

-                        Acli per favorire la promozione,l’azione sociale e il volontariato degli iscritti con più di 65 anni di età o comunque pensionati;

-                        Il Centro Turistico Acli CTA, con attività turistiche.

(attenzione abbiamo tolto Unasp e Anniverdi)

 

ASSOCIAZIONI ADERENTI

Art. 33

Possono aderire alle ACLI Germania associazioni che: ne condividano le finalità contenute agli art ………del presente Statuto; collaborano alle iniziative e alla vita delle Acli con modalità stabilite in appositi protocolli d’intesa, sottoscritti dai relativi Organi territorialmente competenti.

 

INIZIATIVE SPECIFICHE

Art. 34

Le ACLI Germania promuovono il volontariato come:

a)        risorsa basilare per il sostegno della loro vita associativa;

b)        attività di solidarietà con le persone, le famiglie e le comunità organizzate nelle forme previste dalle nazionali;

c)        forme di impegno per la solidarietà e la cooperazione tra le Nazioni ed i popoli nell’ambito di iniziative di volontariato internazionale rivolte ad educare alla pace ed alla mondialità.

 

                                                                                    INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

 

Art. 35

(Vengono inserite queste norme da armonizzare con la realtà tedesca)

La funzione di Presidente Nazionale e i Presidenti regionali sono incompatibili:

a)     nell’ambito istituzionale:

-         con le responsabilità di governo a tutti i livelli;

-         con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionale,regionale provinciale o dei comuni o città con più di 50.000 abitanti o capo luogo di provincia;

b)     nell’ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste  alle elezioni o che costituiscono gruppi parlamentari o consiliari ,con l’appartenenza:                                             

-         ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore;

-         alle Direzioni o agli organi esecutivi a tutti i livelli;                                    

 

c)  nell’ambito sindacale con responsabilità:

-                        nella Segreteria confederale e in quelle delle Unioni o Camere regionali e comprensoriali;

-                        nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore.

 

Art. 36

I Componenti la Presidenza Nazionale e delle Presidenze Regionali sono incompatibili:

a)     nell’ambito istituzionale:

-                        con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali e regionali

-                        con responsabilità di governo a tutti i livelli fatta eccezione per i Comuni con meno di 15.000 abitanti;

b)    nell’ambito di partiti o formazioni politiche che alle elezioni o che costituiscono gruppi parlamentario consiliari, con l’appartenenza:  

-                        ai Consigli ed ai Comitati allo stesso livello territoriale o superiore;

-                        alle Direzioni e agli organi esecutivi nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 50.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia;

c)    nell’ambito sindacale con responsabilità:

-                        nella Segreteria confederale ed in quelle delle Unioni Regionali  comprensoriali;

-                        nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello.

      

 ART. 37

I Consiglieri Nazionali e Regionali sono incompatibili con incarichi esecutivi di partito nazionali, regionali,provinciali allo stesso livello o a quello superiore.

 

ART. 38

I Presidenti delle Strutture di base sono incompatibili:

 a) nell’ambito istituzionale:

-         con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali , regionali e provinciali e dei Comuni  con più di 50.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia;

-         con responsabilità di governo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;

b)     nell’ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con responsabilità nelle Segreterie, nelle Direzioni e negli organi a tutti i livelli.

 

ART. 39

Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi delle ACLI è immediata nei momenti in cui il dirigente Acli.

-                        accetta la candidatura a componente delle Assemblee rappresentative o degli Organi di governo;

-                         accetta una delle responsabilità politico-partitiche o sindacali.

 

INCOMPATIBILITÀ INTERNE

 

Art. 40

 

 I dipendenti delle strutture delle Acli e dei Servizi sociali e delle Imprese sociali, nonché quelli delle realtà associative e di ogni altra iniziativa da esse promossa ai vari livelli nazionali o in altri Paesi di cui   all’art ….  non devono superare il 25% dei consiglieri nazionali eletti dal Congresso; i dipendenti eventualmente eletti in soprannumero devono optare, entro 30 giorni dalla elezione degli organi direttivi, dandone comunicazione scritta alla Presidenza Nazionale.

Sono considerati dipendenti quanti hanno un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con le strutture Acli, i Servizi e le Imprese sociali da esse promossi.

I dipendenti delle Acli e delle attività da esse promosse non devono superare il 50% dei membri della Presidenza Nazionale  con diritto di voto.

I Coordinatori e i Direttori dei Servizi Sociali e delle Imprese sociali e di ogni altra iniziativa promossa dalle Acli non devono far parte con voto deliberativo degli organi esecutivi del Movimento al livello in cui essi esercitano tali incarichi.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza professionale con i Servizi sociali e Imprese sociali delle Acli Germania  e con tutte le iniziative da esse promosse, ovvero che sono ivi distaccati dalla Presidenza delle Acli, non devono essere nominati o designati a far parte degli organi direttivi o di amministrazione con i quali vige tale rapporto.

Le responsabilità di Presidente e di Vicepresidente delle acli a tutti i livelli non possono essere ricoperte per più di due mandati per complessivi otto anni.

I Presidenti regionali  non possono essere eletti nella Presidenza Nazionale.

 

GARANZIE STATUTARIE

 

Art. 41

Ogni controversia relativa all’applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e Strutture di Base o regionali , ovvero tra Strutture di base  o regionali  tra di loro o insorte tra una di queste Strutture con la Struttura nazionale, sarà devoluta, su ricorso di uno dei soggetti interessati, al Collegio Nazionale dei Probiviri .

Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide la controversia entro 30  giorni dalla presentazione del ricorso.

Il lodo pronunciato dal Collegio Nazionale dei Probiviri non è impugnabile.

Il Collegio ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nei modi che ritiene opportuno. Esso deve, tuttavia, garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti ed, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie nonché per esporre le loro repliche.

 

Art. 42

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dal Congresso Nazionale tra i soci che non rivestono alcuna carica all’interno degli organi delle Strutture di Base, regionali e  Nazionale e non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio. Il Collegio elegge il Presidente tra i suoi componenti.

 

Art. 43

Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide:

a)        sulle denunce di violazione dello Statuto o indegnità dei soci e sui conseguenti atti di espulsione deliberato dalle Strutture delle Acli ai vari livelli;

b)        sulle controversie insorte tra strutture territoriali e tra una di queste e gli organi nazionali;

c)        sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizione;

d)        in merito alle denunce contro violazioni del presente Statuto;

          e)   di rispondere ai quesiti inerenti l’interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di       applicazione;

Il Collegio ,inoltre, convoca e prepara il Congresso Nazionale, d’intesa con  la Presidenza della Fai  e della Direzione Nazionale delle Acli Italiane ,  nell’eventualità che il Consiglio Nazionale non sia in grado di rieleggere il Presidente Nazionale.

 

Art. 44

Le misure disciplinari che possono essere prese dal Collegio Nazionale dei Probiviri  sono:

     - il richiamo;

     - la deplorazione;

     - la sospensione da un mese a due anni che, per i componenti degli organi comporta la decadenza; la surroga é sospesa fino alla sentenza definitiva;

     - l’espulsione.

 

Il Collegio nazionale dei Probiviri, entro dieci giorni, comunica e motiva agli interessati e agli Organi denuncianti le decisione assunte.

I soci espulsi per violazione allo Statuto o indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri.

 

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 45

La Presidenza Nazionale ha facoltà di nominare un proprio Incaricato per assolvere temporaneamente ad una o più competenze previste dallo Statuto non assolte dalla Presidenza  Regionale.

 

Art. 46

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di sciogliere, su proposta della Presidenza nazionale, la Presidenza Regionale  quando questa viene meno alle sue funzioni o esplica attività contrarie agli indirizzi delle Acli .

In tali casi la Presidenza Nazionale convoca, entro 30 giorni, il Consiglio Regionale  per procedere alla elezione della nuova Presidenza.

 

Art. 47

Il Consiglio Nazionale ha facoltà, su proposta della Presidenza nazionale, di sciogliere il Consiglio Regionale  qualora vena meno alle sue funzioni, o assuma deliberazioni e atteggiamenti contrari agli indirizzi delle Acli, e di nominare contestualmente un Commissario.

In casi di eccezionale urgenza e gravità la Presidenza Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Regionale  e di nominare un Commissario in attesa di delibera definitiva del Consiglio nazionale.

Con lo scioglimento dei Consigli decadono anche gli Organi dei Servizi allo stesso livello.

La Presidenza Nazionale è tenuta a comunicare per iscritto il provvedimento ai componenti i Consigli disciolti.

I ricorsi presentati a norma contro i provvedimenti di scioglimento e di commissariamento previsti dai precedenti commi non ne sospendono l’immediata esecutività.

 

Art. 48

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente Nazionale , il Consiglio Nazionale elegge il nuovo Presidente Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto.

Eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale devono essere presentate dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto.

La mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto.

In caso di accoglimento della mozione di sfiducia, il Consiglio nazionale elegge il Presidente Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti con diritto di voto.

Qualora non si raggiunga tale quorum il Collegio nazionale dei Probiviri convoca il Congresso Nazionale.

 

Art. 49

In caso di costituzione di una nuova Struttura Regionale  la Presidenza nazionale   nomina un Commissario che ha il compito di giungere a costituire gli Organi democratici.

Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti le Acli e tutte le iniziative da esse promosse sul territorio di competenza, fino alla costituzione degli organi della democratici  o alla revoca della nomina da parte della Presidenza Nazionale.

 

RAPPRESENTANZA LEGALE, POTERI E PATRIMONIO

Art. 50

 Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica, legale e giudiziaria per le questioni di rilevanza nazionale ed internazionale di competenza dell’Associazione.

I Presidenti regionali e delle Strutture di base hanno la rappresentanza legale, sia in giudizio che nei confronti di terzi, per le questioni ed i rapporti inerenti ai rispettivi ambiti di competenza.

Ogni Struttura associativa delle Acli, risponde unicamente ed in via esclusiva delle obbligazioni assunte nel proprio ambito di competenza senza impegnare, quindi, gli organismi di diverso livello ed ambito territoriale.

 

Art. 51

Le Strutture Regionali  e di Base, nei rispettivi ambiti di competenza, hanno la più ampia autonomia decisionale e gestionale per le operazioni di carattere amministrativo, economico, finanziario e patrimoniale.

E’ fatto divieto alle stesse, sotto pena di scioglimento dei relativi Organi direttivi da parte del Consiglio Nazionale, di trasferire a terzi, anche a titolo oneroso, i beni immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, ovvero di modificarne la destinazione d’uso, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale, nonché mettere in atto attività ed iniziative tese a depauperare il patrimonio ovvero ad impedire lo sviluppo associativo.

 

Art. 52

Ogni Organo collegiale delle Acli con funzioni amministrative, è affiancato da un Collegio dei Revisori, il quale cura la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi in genere, provvedendo a redigere un’apposita relazione, in occasione della presentazione dei rendiconti economici e finanziari annuali, relativi agli anni solari, agli organi competenti per l’approvazione.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre revisori effettivi e da due supplenti.

 

Art. 53

Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, ai rispettivi livelli  è necessaria la firma del Presidente e del Responsabile all’amministrazione a ciò designato.

 

Art. 54

Il  patrimonio delle ACLI Germania  è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esse pervenuti per qualsiasi titolo o causa.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E’ fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di  gestione, secondo le delibere assunte dagli organi competenti, favore di attività nell’ambito delle finalità statutarie .

I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere alle Acli la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

I beni  patrimoniali delle Acli di proprietà o di pertinenza delle singole Strutture di base devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la Presidenza Regionale . Le Presidenze Regionali devono trasmettere alla Presidenza Nazionale l’inventario dei beni delle Acli di loro pertinenza unitamene all’inventario dei beni delle Strutture di base presso di loro depositati.

 

Art.55

In caso di scioglimento delle Strutture di Base da parte del Consiglio Regionale, o di volontaria disgregazione dalle ACLI Germania  , i beni patrimoniali delle ACLI  di proprietà e di pertinenza della singola Struttura di Base si trasferiscono direttamente in capo alla Presidenza Regionale  delle ACLI e da questa per gli stessi motivi alla Presidenza Nazionale.

 

Art.56

In caso di scioglimento delle ACLI Germania   o dissociazione dalla FAI (Federazione Acli Internazionale) i beni patrimoniali di proprietà o di pertinenza delle ACLI Germania  si trasferiscono direttamente agli Organi della FAI, fatti salvi i disposti di diritto internazionale regolamentanti la materia.

 

Art. 57

Di tutte le riunioni degli Organi delle Acli , deve essere redatto un processo verbale.

 

Art 58

I regolamenti di applicazione dei presente Statuto approvati dal Consiglio  Nazionale ne costituiscono parte integrante.

 

Art. 59

Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere formulate dai Congressi Regionali , dal Consiglio Nazionale, dalla Assemblea generale della Fai, dalla Direzione Nazionale delle Acli italiane, secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Congresso Nazionale.

Lo Statuto può essere modificato:

a)     dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei delegati con diritto di voto; per i primi otto articoli occorre il voto favorevole dei due terzi dei delegati con diritto di voto;

b)     dal Consiglio Nazionale limitatamente agli adeguamenti di legge, delle indicazioni degli Organi della Fai, della Direzione Nazionale delle Acli italiane,previo parere del collegio Nazionale dei Probiviri.

Le modifiche apportate allo Statuto e ai Regolamenti entrano in vigore immediatamente

 

Art. 60

Lo scioglimento delle Acli può essere deliberato soltanto da un Congresso nazionale straordinario, appositamente convocato, con voto favorevole, espresso a scrutinio segreto, di almeno tre quarti dei delegati con diritto di voto.

Norme transitorie (da definire)

Roma 24/2/09   (Roberto Volpini)